LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27387/2014 proposto da:
O.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE FERRARA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Marcello Grotta, in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 38;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 816/14 del TRIBUNALE di TRAPANI, ex sezione distaccata di Alcamo, pubblicata il 4/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 17.2.2011, O.D. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo C.A. per sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 292/2010 del 22.12.2010, emesso dallo stesso Giudice di Pace, per la somma di Euro 2.600,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio pari a Euro 505,00. A sostegno dell’opposizione O.D. eccepiva l’assoluta mancanza dei presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto emesso in assenza di un contratto e, in ogni caso, per la mancanza degli elementi essenziali del contratto, ossia l’accordo delle parti, la determinazione dell’oggetto, della causa e della forma, poichè non riferibile al presunto creditore, nonchè per difetto della prova del credito, trattandosi di semplice preventivo, privo di intestazione e firmato da un solo soggetto.
Si costituiva in giudizio C.A., il quale contestava le difese dell’opponente, deducendo l’avvenuto perfezionamento del contratto e l’adempimento della prestazione da parte dello stesso.
Il C., liberamente interrogato dal Giudice, riferiva di aver svolto l’attività professionale di cui al preventivo e di aver ricevuto Euro 600,00 da O.D., destinate dallo stesso C. a un non meglio identificato geologo; l’ O. liberamente interrogato disconosceva la propria firma apposta sul preventivo, riconoscendo di aver conferito l’incarico al C. su alcuni lavori specifici, ma non su quelli attinenti la proprietà, non avendone titolo (affermava di essere comodatario dell’immobile).
Istruita la causa, con sentenza n. 81/12 depositata il 13.3.2012 il Giudice di Pace di Alcamo rigettava l’opposizione e confermava in toto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannando l’ O. al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’ O. chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata con l’accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Resisteva in giudizio il C. chiedendo la conferma della sentenza.
Con la sentenza n. 816/2014, depositata il 4.8.2014, il Tribunale di Trapani, ex Sezione distaccata di Alcamo, rigettava le domande dell’ O., confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese di lite.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione O.D. sulla base di quattro motivi. Il C., intimato, non s’è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 1325 c.c. e, in subordine, dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1325 c.c., nn. 1), 2) e 3) – Inesistenza del contratto o in subordine nullità dello stesso (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto un preventivo privo delle generalità e della sottoscrizione del prestatore d’opera, ove tale documento sia firmato dal destinatario, è inidoneo, ad integrare un contratto. Tuttavia, anche nel caso in cui si dovesse considerare il documento come contratto, in difetto degli elementi strutturali del contratto previsti dall’art. 1325 c.c., dovrebbe comunque esserne rilevata la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. Nè la libertà di forme in materia di contratto professionale d’opera può sanare le carenze intrinseche al documento fatto valere quale contratto.
1.1. – Il motivo non è fondato.
1.2. – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015).
Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).
Il controllo affidato a questa Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).
1.3. – Pertanto, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell’esatta interpretazione della norma di legge; essa inerisce alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, entro i limiti, ratione temporis, del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ciò, non senza sottolineare che le censure mosse in riferimento a quest’ultimo parametro si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), mediante specificamente un riesame generale dell’apparato istruttorio che – attraverso l’analisi del documento datato 8.8.2008, ritenuto “alla stragua di un contratto: sebbene lo stesso abbia i connotati di un preventivo, essendo in esso indicate le attività professionali offerte dal geom. C., esso reca la sottoscrizione dell’appellante” – ha condotto il Tribunale (implicitamente negandone la nullità) a concludere che “stante la assoluta libertà di forme in materia di contratto d’opera professionale, deve ritenersi che la sottoscrizione del documento sopra menzionato sia sufficiente a dimostrare l’affidamento da parte dell’ O. al C. dell’esecuzione delle attività ivi menzionate”: sentenza impugnata, pagg. 3 e 4). Rientra, infatti, nelle prerogative del giudice del merito – nell’ambito dell’esame del materiale istruttorio acquisito nell’incarto processuale selezionare le prove ritenute pertinenti e rilevanti ai fini del decidere. Laddove l’apprezzamento di questo, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016; nonchè, in tal senso, Cass. n. 15927 del 2016).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “falsa applicazione dell’art. 633, n. 1 e violazione dell’art. 636 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto, dal momento che non può sostenersi l’esistenza di un contratto, ha errato il Giudice di secondo grado a ritenere applicabile l’art. 633 c.p.c., n. 1, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata per la falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., n. 1 e la violazione dell’art. 636 c.p.c..
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – La asserita violazione, non riscontrabile de jure, dell’art. 633 c.p.c., n. 1 e art. 636 c.p.c., sarebbe conseguente alla affermazione della natura contrattuale attribuita dal Giudice del gravame alla scrittura dell’8.8.2008. Valgono quindi tutte le considerazioni sopra svolte, che vanno ribadite in particolare con riferimento al fatto che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell’esatta interpretazione della norma di legge; inerendo essa alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, entro i limiti, ratione temporis, del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il “difetto di motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, poichè la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4: la motivazione adottata dal Tribunale non consentirebbe di comprendere l’iter logico adottato per respingere le censure formulate in merito all’inesistenza/nullità del contratto. Essendo, inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la mancata valutazione della prova documentale prodotta dall’odierno ricorrente all’udienza del 30.5.2011 del giudizio di primo grado.
3.1. – Il motivo non è fondato.
3.2. – Valgono ancora le considerazioni già svolte (sub 1.2.). Peraltro, merita di essere riaffermato che rientra nelle prerogative del giudice del merito – nell’ambito dell’esame del materiale istruttorio acquisito nell’incarto processuale – selezionare le prove ritenute pertinenti e rilevanti ai fini del decidere. Laddove l’apprezzamento di questo, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016; nonchè, in tal senso, Cass. n. 15927 del 2016).
Orbene, del tutto correttamente (con adeguata e coerente argomentazione logico-giuridica), il Tribunale ha dato sufficientemente conto delle ragioni poste a sostegno della decisione adottata, con riguardo sia alla natura ed alla idoneità della scrittura dell’8.8.2008 a valere da requisito per l’emanazione del decreto ingiuntivo impugnato, sia alla valutazione del quadro probatorio acquisito attraverso produzione documentale e prova testimoniale.
4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, “in subordine: (l’)omesso esame circa fatti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, avendo il giudice d’appello omesso di valutare le prove documentali prodotte nell’udienza del 30.5.2011, relative a fatti decisivi della controversia.
4.1. – Il motivo è inammissibile.
4.2. – La denuncia di “omesso esame circa fatti decisivi della controversia” risulta inammissibile per non essere riconducibile al modello introdotto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 4 agosto 2014.
Prevede, infatti, il nuovo testo della norma che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene, è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
4.3. – Ma della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia (con ciò peraltro evidenziandosi profili di mancata autosufficienza del motivo: Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012). Sicchè, le censure mosse in riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 si risolvono tutte, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in partibus quibus della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), come tale inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente.
5. – Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata non costituita. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018
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