LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7548/2016 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO COSIMO SCARAMOZZA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– resistente con atto di costituzione –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
P.E. agì con ricorso L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3, come modificato dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, comma 1, convertito nella L. n. 117 del 2014, dinanzi al Tribunale di Napoli, contro il Ministero della Giustizia, rappresentando di essere stato recluso in cella dal 1992 al 2003 presso le case circondariali di Benevento, Napoli ed Avellino, con altri detenuti ed in condizioni inumane, tali da costituire violazione dell’art. 3 della CEDU, avendo vissuto in spazi abitativi ben al di sotto della soglia critica dei 3 mq per detenuto. Denunciò pertanto le inumane condizioni alle quali era stato costretto e chiese la condanna del Ministero a pagare l’importo di Euro 8 per ogni giorno espiato in violazione dell’art. 3 CEDU. Il Ministero della Giustizia si costituì in giudizio e il Tribunale, pur rilevando che il D.L. 26 giugno 2014, art. 35 ter, aveva introdotto un rimedio compensativo finalizzato ad ottenere una riparazione per la violazione dei diritti, ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria essendo decorso un tempo più lungo tra la data di liberazione (22/7/2003) e la data di deposito del ricorso (23/12/2014) ed ha pertanto rigettato la domanda, compensando le spese. Avverso la pronuncia ricorre P.E. con atto affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia non svolge utile attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo4tdenuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2947 e 2964 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso del ricorrente, attesa la natura risarcitoria dell’indennizzo, la disciplina resterebbe affidata all’art. 2043 c.c., con l’applicazione del termine decadenziale semestrale previsto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 e con lo speciale termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa speciale, come modificata nel 2014, decorrente dal momento di entrata in vigore della stessa normativa.
1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento alla luce della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 11018 del 30/1/2018 secondo la quale, ferma l’operatività del termine di decadenza di 6 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione per la presentazione della domanda di indennizzo, il termine di prescrizione non può decorrere prima dell’introduzione del nuovo strumento riparatorio secondo quanto acclarato anche da Cass. Pen. n. 9658/2017 e da Cass. Pen. n. 31475/2017.
In base alla richiamata pronuncia “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3, si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, convertito in L. n. 117 del 2014, hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex art. 35-ter ord. pen., comma 3, il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge”.
La novità dell’istituto, correlata peraltro anche alla liquidazione di un indennizzo di Euro 8 per ogni giorno di detenzione non conforme alle prescrizioni dell’art. 3 Cedu, esclude l’applicabilità delle regole generali in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e correla detta prescrizione al termine speciale di dieci anni. Il P., pertanto, avendo cessato lo stato detentivo prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, e non essendo incorso nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, ha diritto all’indennizzo ex art. 35 ter ord. pen., comma 3, il cui termine di prescrizione, di dieci anni decorrente dal momento di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2014, non era maturato al momento di inoltro della relativa domanda. La sentenza che ha invece applicato il termine ordinario quinquennale va, pertanto cassata. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato per nuovo esame del merito ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018
Codice Civile > Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2964 - Inapplicabilita' di regole della prescrizione | Codice Civile
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