LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21803/2017 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARLA CONSIGLIA DILILLO;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 15/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 15/2/2017, il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C.A. per la condanna della Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell’indennità assicurativa relativa a taluni danni subiti da un’autovettura asseritamente di proprietà dell’attore a seguito di un sinistro stradale;
che, a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha sottolineato come – ferma la rilevabilità d’ufficio del difetto di titolarità del rapporto sostanziale in capo all’attore – il giudice di primo grado avesse correttamente rilevato la mancata dimostrazione, da parte del C., dell’effettiva titolarità, in capo allo stesso, del diritto di proprietà sull’autovettura danneggiata, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della relativa domanda;
che, avverso la sentenza d’appello, C.A. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
che la Groupama Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, il ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la ritualità della sollevazione d’ufficio del difetto di titolarità del rapporto sostanziale in capo al C., trascurando la circostanza che la compagnia assicuratrice avversaria non avesse mai tempestivamente contestato la circostanza della proprietà dell’autoveicolo danneggiato da parte dell’originario attore, assumendo posizioni difensive incompatibili con la negazione dell’avversa titolarità del rapporto;
che il motivo è manifestamente infondato, quando non inammissibile;
che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come la censura in esame debba ritenersi radicalmente carente sotto il profilo del corretto adempimento (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6) dell’onere di localizzazione e di allegazione del contenuto degli atti del processo (di parte e del giudice) richiamati al fine di sostenere il preteso carattere incontestato della legittimazione del C.;
che, peraltro, varrà evidenziare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione (puntualmente richiamata dal giudice a quo), la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371-01);
che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372-01);
che l’avvenuta esclusione, da parte dei giudici di merito, dello svolgimento, ad opera della compagnia convenuta, di difese incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto in capo al C., deve ritenersi riconducibile all’esercizio, da parte dei giudici di merito, di valutazioni discrezionali (riferite agli atti processuali della parte) contestabili in sede di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione;
che, a tale ultimo riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719-01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752-01);
che, nella specie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) degli atti giudiziali della parte, risulta essersi limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità;
che, con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1350,1376,1470,1477,2683,2684,2697,2727 e 2729 c.c., nonchè del R.D.L. n. 436 del 1927, art. 6, conv. nella L. n. 510 del 1928, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè, infine, per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere il giudice d’appello erroneamente negato la titolarità del diritto di proprietà dell’autoveicolo oggetto di causa in capo al C., senza tener conto della mancata contestazione di tale circostanza ad opera di controparte, nonchè dell’inesistenza di alcun obbligo di forma scritta per la trasmissione della proprietà sugli autoveicoli, nè del carattere meramente dichiarativo della pubblicità prevista per la circolazione dei diritti su detti beni;
che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 2697 c.c., nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere il giudice d’appello dettato una motivazione illogica e del tutto incongrua in relazione all’inequivocabile contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente offerti a sostegno della dimostrazione dell’effettiva titolarità del diritto di proprietà sull’autoveicolo oggetto di causa in capo al C.;
che il secondo e il terzo motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;
che, con specifico riferimento al secondo motivo, varrà sottolineare come il giudice d’appello abbia diffuso le argomentazioni indicate a fondamento della decisione assunta in termini ben più ampi rispetto al tenore delle censure critiche articolate in questa sede dal ricorrente, estendendo i propri richiami ai contenuti della sentenza di primo grado in relazione alla quale nessun corretto adempimento degli oneri di allegazione e di localizzazione risulta operato dal C., con la conseguenza, da un lato, del radicale difetto di correlazione dell’impugnazione proposta al contenuto effettivo della decisione impugnata e, dall’altro, dell’ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;
che, sotto altro profilo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto ciascuno dei profili richiamati in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
che, in particolare, sotto il profilo della violazione della legge processuale e/o sostanziale, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il C. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
che, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., osserva il Collegio come le censure illustrate dal ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma di tali norme, limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
che, sul punto, varrà rimarcare il principio di fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione);
che, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193-01);
che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194-01);
che, nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte del giudice a quo, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
che, infine, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, varrà sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);
che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere il giudice di primo grado illegittimamente negato l’ammissione della prova testimoniale decisiva richiesta dal C. al fine di comprovare l’effettiva titolarità, in capo allo stesso, della proprietà dell’autoveicolo oggetto di causa;
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 5 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
che è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
che nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi della mancata ammissione della prova testimoniale dedotta, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti processuali (e il relativo contenuto) comprovanti l’avvenuta tempestiva deduzione dell’istanza istruttoria indicata e della corrispondente doglianza in appello, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
che, in ogni caso, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429-01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare (evenienza del tutto omessa nel caso di specie) che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753-01);
che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018
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