LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GUIDO Federico – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13079-2014 proposto da:
P.G., A.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOTZIOS,rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO CALCULLI;
– ricorrenti –
contro
D.L.B., DI.LE.MA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLO APPELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ETTORE LO NIGRO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 66/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine per ricorso;
udito l’Avvocato MONICA BASTA, con delega dell’avvocato TOMMASO CALCULLI difensore dei ricorrenti, che si è riportata gli atti depositati;
udito l’avvocato ETTORE LO NIGRO, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
I coniugi P.G. e A.R. convennero davanti al Tribunale di Matera i coniugi D.L.B. e Di.Le.Ma.Gi. e R.F., esponendo di aver acquistato, con contratto 4.2.1984, dai primi due un immobile in ***** di circa 93 mq in corso di costruzione, ubicato al secondo piano, per il prezzo di Lire 60.450.000 con versamento di Lire 15.000.000 alla sottoscrizione dell’accordo e di ratei mensili di Lire 250.000 per la restante parte.
Nel 1988, non essendo stato completato l’appartamento, il Di.Le. aveva acconsentito che gli attori occupassero altro appartamento a piano terra.
Al completamento dell’altro appartamento esso era stato occupato dalla famiglia R., cui fu venduto con atto pubblico 18.2.1992 dai coniugi D.L..
Gli attori allegarono la nullità della vendita o l’inefficacia dell’atto notarile e della trascrizione, la responsabilità contrattuale del venditore e del terzo acquirente ed, in via gradata, previa risoluzione del contratto 4.2.1984 per inadempimento e condanna ai danni, chiesero il trasferimento dell’immobile detenuto per il minor prezzo di Lire 45.000.000, per il quale avevano ricevuto invito a presentarsi davanti al notaio.
Nella resistenza dei convenuti, che proposero riconvenzionali, il Tribunale statuì che il contratto del 1984 aveva natura di definitivo e costituiva vendita di cosa futura, nulla perchè non edificata e posta al primo e non al secondo piano, non poteva disporsi alcun trasferimento dell’appartamento a piano terra in mancanza di forma scritta ad substantiam.
La Corte di appello di Potenza, con sentenza 18.2.2014, accolse parzialmente l’appello principale degli attori dichiarando che la vendita di cosa futura riguardava il secondo e non il primo piano, rigettò nel resto la domanda principale, in accoglimento parziale della domanda dei D.L. Di.Le. condannò gli attori al pagamento di Euro 4054,19, quale saldo del prezzo e regolò le spese.
La domanda di danni degli attori era fondata nell’an ma priva di prova sul quantum, quella dei Di.Le. per il saldo del prezzo pari ad Euro 4054,19 era fondata non essendosi gli attori premurati di avvalersi dell’eccezione di inadempimento, eccezione in senso stretto non rilevabile di ufficio.
Gli attori propongono ricorso con quattro motivi, illustrati da memoria, resistono i coniugi D.L. Di.Le..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunziano 1) omesso esame di fatto decisivo in ordine all’asserita rinunzia alla domanda di trasferimento dell’originario appartamento; 2) violazione degli art. 1375 e 1218 c.c. in ordine al risarcimento del danno stante la mala fede di controparte; 3) omesso esame di fatto decisivo in ordine al rigetto della domanda di trasferimento del piano terra; 4) omesso esame di fatto decisivo in ordine al pagamento di Euro 4.059,19.
Ciò premesso si osserva:
Questa Corte non ignora che, ai sensi dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).
Nella specie però il primo motivo denunzia nella sostanza un vizio processuale lamentando che la corte territoriale ha errato quando ha sostenuto l’avvenuta rinunzia alla domanda relativa al trasferimento dell’originario appartamento e riporta le conclusioni dell’atto di appello sulla richiesta di annullare e riformare la sentenza di primo grado e dichiarare valido ed efficace il contratto del 4.2.1984.
Il consentito accesso agli atti conferma tale circostanza mentre la sentenza, alle pagine sette ed otto, parte dalla premessa errata di un giudicato sul punto per mancata impugnazione.
Donde l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli altri e la cassazione con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione,anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018