Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26785 del 23/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26802-2014 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SALVIUCCI 1, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO BRESCIANI, PAOLO PAOLETTI;

– ricorrente –

contro

M.M.T. in B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato MICHELA CONCETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPIERO MIRANDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1026/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Le germane F. e P.L. ebbero ad evocare in causa nanti il Tribunale di Brescia e M.M.T. – erede testamentaria – e due soggetti bancari – depositari di beni pertinenti all’asse – chiedendo fosse accertata la loro qualità di eredi legittime del defunto zio P.A., previa declaratoria di nullità del testamento olografo che istituiva erede la M.. Questa si costituiva ed in via riconvenzionale rivendicava la qualità di erede universale testamentaria con ordine alle attrici di restituire i beni componenti l’asse posseduti e loro condanna al ristoro dei danni.

I due soggetti bancari depositari di beni pertinenti all’asse si costituirono chiedendo fossero disposte le modalità di custodia dei beni ereditari al fine della consegna al legittimo erede.

Il Tribunale lombardo, ad esito della fase istruttoria consistita in espletamento di consulenza tecnica di natura grafologica, ebbe a dichiarare la nullità del testamento olografo e riconoscendo la qualità di eredi legittime del de cujus in capo alle germane P..

Avverso la citata decisione ebbe ad interporre appello la M., mentre le germane P. resistevano, chiedendo il rigetto del gravame,deducendo anche intervenuta acquiescenza.

I soggetti bancari ribadivano al loro originaria posizione.

All’esito della trattazione, consistita anche nell’escussione di prova orale, la Corte bresciana, in riforma della sentenza del Tribunale, ebbe a riconoscere la validità del testamento olografo e, quindi, la qualità di erede universale in capo alla M., dichiarò inammissibile la domanda di questa relativa alla condanna delle germane P. a restituire i beni ereditari posseduti, ma accolse la domanda di loro condanna al ristoro dei danni derivanti da detto possesso. Le germane P. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi ed in prossimità dell’adunanza hanno depositato memoria difensiva. M.M.T. s’è costituita ritualmente a resistere con controricorso.

E’ intervenuto il P.G. nella persona del dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da F. e P.L. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione le ricorrenti denunziano violazione della norma in art. 392 c.p.c., nonchè vizio di nullità ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte di merito s’era limitata a negare la presenza di manifestazione espressa di acquiescenza alla sentenza di prime cure nella nota datata 12.11.2010 a firma della M., senza anche indagare se dalla citata nota poteva desumersi una manifestazione di acquiescenza tacita.

In effetti l’argomento critico svolto nel motivo d’impugnazione citato appare risolversi nella manifestazione di un’opinione diversa rispetto a quella espressa dalla Corte territoriale, denunziando le ricorrenti in astratto una pluralità di vizi di legittimità circa i quali non v’è traccia concreta nell’argomentazione svolta.

Appare evidente che la Corte bresciana ha esaminata la questione e ritenuto non concorrere l’acquiescenza, sicchè non si può configurare, nemmeno in astratto, il vizio d’omesso esame di fatto ed inoltre le impugnanti nemmeno indicano la norma violata implicante la dedotta nullità.

La Corte lombarda, poi, ha avuto modo anche di rilevare come non concorrevano nemmeno in fatto i requisiti per potersi trarre dalla nota in questione l’acquiescenza tacita, poichè non inequivoco il tenore della stessa al fine di lumeggiare volontà della M. di rinunziare all’impugnazione della sentenza sfavorevole resa dal Tribunale.

Con il secondo mezzo d’impugnazione le germani P. lamentano violazione delle norme in artt. 244 e 342 c.p.c. e vizio di nullità per aver la Corte bresciana ammesso prova orale in accoglimento di motivo di gravame non specifico.

Anche con relazione a tale mezzo d’impugnazione va rilevato come l’argomentazione critica si risolva in apodittica illustrazione dell’opinione difensiva circa e l’inutilità della prova orale assunta e la genericità del mezzo di gravame svolto al riguardo, che si contrappone alla diversa statuizione adottata dalla Corte di merito.

Dunque, non solo, nemmeno viene citata la norma di legge violata dalla quale conseguirebbe la dedotta nullità, ma nemmeno concorre vizio di violazione di legge, avendo la Corte territoriale ritenuto specifico il motivo di gravame e rilevante la prova offerta con adeguata motivazione.

Quindi la mera diversa opinione della parte non configura il vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Con la terza ragione di doglianza le ricorrenti deducono violazione delle norme in artt. 112 e 157 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo in relazione alla valutazione dell’esito peritale afferente la possibile riconduzione della confezione del testamento olografo impugnato alla mano della persona, sentita a teste, e le cui dichiarazioni apparivano il fondamento della decisione assunta dalla Corte in riforma della prima decisione.

All’evidenza non appare ricorrere il vizio di omesso esame di fatto decisivo poichè la Corte ha esaminata proprio la questione afferente l’indicazione, data dal consulente tecnico,che la grafia del testamento poteva anche esser riconducibile alla teste Ma. – medico curante ed amica del de cujus – ritenendo motivatamente detta precisazione irrilevante.

Quindi il fatto è stato esaminato ed, eventualmente, la conclusione tratta dal Collegio bresciano non risulta gradita, ma ciò non configura il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto poi alla rilevata contraddizione tra l’osservazione che la teste non abbia potuto contraddire circa le conclusioni del consulente – che la grafia del testamento poteva esser riferita alla sua mano – e la sua credibilità, poichè scevra da interesse in causa, la stessa non sussiste.

La Corte lombarda ha partitamente esaminate le due questioni e motivatamente escluso la concorrenza di dati fattuali lumeggianti inaffidabilità della teste circa i fatti riferiti,anzi confermati da elementi logici puntualmente indicati, ed altresì mettendo in rilievo come la consulente ebbe “genericamente” a ritenere “compatibile” la grafia della teste con quella della scheda testamentaria.

Comunque non appare ricorrere alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato sulla base della dianzi svolta osservazione.

Inoltre circa il richiamo alla norma afferente la rilevabilità della nullità, deve rilevarsi come la Corte d prossimità, non già, ebbe a ritenere parzialmente nullo l’elaborato del consulente, quanto ha operato valutazione di tale elemento istruttorio ai fini della soluzione della lite, ossia espletato il compito proprio rimesso al Giudice di merito.

Con la quarta ragione d’impugnazione le consorti P. lamentano omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè, nell’elaborare la sua valutazione circa il merito della lite,la Corte bresciana non ebbe a considerare dati fattuali circa la “personalità grafica” del de cujus; le incompatibilità strutturali individuate dal consulente; la presenza di stacchi e giustapposizioni nella sottoscrizione della scheda testamentaria e l’esistenza di frequentazioni tra la M. ed il de cujus.

In effetti tutte dette questioni risultano puntualmente esaminate dalla Corte di merito che ha motivatamente disatteso le conclusioni, cui era pervenuto il consulente tecnico grafologo,esaminando esattamente le anomalie che ora vengono sottolineate nell’argomentazione critica svolta dalle impugnanti.

Quindi l’argomentazione critica sviluppata s’appalesa siccome contrapposizione di tesi difensiva rispetto alla ricostruzione, fondata su apposita analisi dei dati istruttori, elaborata dai Giudici del merito.

Con il quinto ed il sesto motivo di impugnazione le germane P. deducono violazione o falsa applicazione delle norme in artt. 2727 e 2729 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. poichè la Corte territoriale avrebbe utilizzato il meccanismo della presumptio de presunpto, avendo utilizzato per la sua valutazione degli elementi presuntivi acquisiti in causa, dati fattuali non certi bensì ipotetici, nonchè tratte da detti dati inferenze indiziarie errate.

I due motivi possono esser esaminati congiuntamente poichè si compongono in una ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie di tipo indiziario usate in causa elaborata dalla parte impugnante, che si limita a contrapporla a quella operata motivatamente dalla Corte di merito, sicchè viene propriamente chiesto a questa Corte di legittimità una valutazione squisitamente di merito.

Viceversa la Corte bresciana ha fondato la sua conclusione, radicalmente diversa rispetto a quella raggiunta dal primo Giudice, sulla puntuale valutazione dei dati di fatto acquisiti in causa sia a mezzo della consulenza sia a mezzo della prova orale, sicchè gli elementi induttivi utilizzati si fondano sulle risultanze istruttorie e le inferenze tratte appaiono conformi a logica.

Con il settimo ed ultimo mezzo d’impugnazione le consorti P. deducono nullità della sentenza per omessa motivazione, ex art. 112 c.p.c., relativamente all’accoglimento della domanda di loro condanna generica al ristoro dei danni provocati dalla mancata consegna dei beni ereditari da esse detenuti.

Le impugnanti osservano come la Corte territoriale ebbe, da un lato, a rigettare la domanda della M. di loro condanna alla riconsegna dei beni ereditari da esse asseritamente detenuti per difetto di domanda di accertamento di quali beni esse detenessero, e dall’altro le ha condannate, seppur in via generica, al ristoro dei danni conseguenti a tale loro possesso illecito.

La cesura in effetti appare generica poichè non si confronta con l’effettiva motivazione illustrata dalla Corte di merito a sostegno della sua statuizione sul punto.

Difatti il Collegio bresciano ha ben messo in evidenza come fosse fatto certo – per difetto della proposizione della domanda di petitito hereditatis e la certa circostanza che la M. non deteneva alcun bene ereditario – che le P. fossero in possesso di beni ereditari e come tale loro condotta illecita – non essendo eredi – fosse atta a ledere il diritto dell’erede testamentaria con suo pregiudizio economico da ristorare.

Dunque,la Corte lombarda ha accolto la domanda di condanna generica concorrendo i requisiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. sez. 2 n 6235/18 – per l’accoglimento di siffatta domanda.

Quindi la motivazione sussiste,anche se non gradita, e non già appare omessa siccome postulato dalle impugnanti nel dedotto vizio di nullità.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna in solido far loro delle germane P. alla rifusione verso la M. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in globali Euro 7.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alle impugnanti le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti P., in solido fra loro, a rifondere alla resistente M. le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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