LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12057/2014 proposto da:
N.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO PANNELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34;
– ricorrente –
contro
H.P., rappresentato e difeso dagli Avvocati GUIDO ROMANELLI e BRUNO CAVALLONE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in ROMA, VIA PACUVIO 34;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 419/2014 della CORTE DI APPELLO di TORINO, pubblicata il 3/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione H.P. conveniva in giudizio N.D., in proprio e quale titolare della AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA HILLEBRANDUELAGHI LAVORI DI N.D., al fine di ottenere una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di donazione dell’8.2.2001 (per atto del Notaio T., rep. n. *****), per inadempimento del N. dell’onere di mantenimento stabilito a favore del donante, H.P., sua vita natural durante.
L’attore esponeva di aver donato il diritto di piena proprietà e comunque ogni e qualsiasi diritto a lui spettante sull’Azienda Agricola Florovivaistaica, corrente in *****, denominata H.P., a favore di N.D.. A tale contratto veniva apposto un onere di mantenimento a carico del donatario per tutta la vita del donante. Tale onere doveva ritenersi comprensivo di: 1) assistenza morale, con accompagnamento della parte mantenuta anche a mezzo auto, dietro semplice richiesta; 2) prestazioni di carattere alimentare necessarie alla parte mantenuta, corrispondenti alle attuali abitudini di vita della stessa, con approvvigionamento quotidiano presso il relativo domicilio; 3) fornitura di ogni genere di vestiario necessario, in conformità alle attuali abitudini di vita della stessa, anche provvedendo ad accompagnare la parte mantenuta presso i negozi da quest’ultima indicati; 4) assistenza medica necessaria, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali e case di cura; 5) soddisfacimento delle esigenze culturali del donante, con assunzione delle spese per l’acquisto di libri o di quant’altro utile all’approfondimento delle materie e comunque di ogni argomento di interesse del donante. Si specificava che la prestazione di mantenimento doveva essere adeguata alla posizione sociale del donante, pur prescindendo dall’esistenza di qualsiasi stato di bisogno. In caso di non adempimento puntuale al suddetto onere di mantenimento, la donazione doveva intendersi risolta, ai sensi dell’art. 793 c.c.. L’attore accusava il donatario di essersi reso inadempiente a tale onere, lasciandolo vivere al limite dell’indigenza, potendo fare affidamento esclusivamente sulla sua pensione mensile di Euro 568,00; accusava, inoltre, il convenuto di averlo privato di ogni assistenza morale e materiale.
N.D. si costituiva in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Florivivaistica Hillebranduelaghi Lavori di N.D., dove erano confluiti la maggior parte dei beni oggetto di donazione e si opponeva alla domandata risoluzione, deducendo che con l’attore si era venuto a creare uno stretto legame, tale da indurre H.P. alla donazione de qua. Detto legame si era protratto per anni fino al 2008, quando il rapporto iniziò a deteriorarsi per futili motivi. Nonostante ciò, tuttavia, il N. non si era mai sottratto all’adempimento degli obblighi su di lui incombenti in forza dell’atto di liberalità, continuando a provvedere personalmente a versare a favore dell’attore un vitalizio di Euro 1.000,00 al mese e a far fronte a tutte le sue esigenze (spese sanitarie, per generi alimentari, di abbigliamento e per esigenze culturali). Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e formulando, in via subordinata e riconvenzionale, richiesta di condanna dell’attore, nei limiti di valore dell’azienda donata, a tenere indenne il convenuto del valore delle spese straordinarie e dei miglioramenti apportati all’azienda, nonchè dell’avviamento e di qualsiasi altro incremento di valore intervenuto dalla data della donazione sino alla data di restituzione.
All’esito di un’articolata e approfondita istruttoria orale, il Tribunale di Verbania emetteva la sentenza n. 789/2011, con la quale accoglieva la domanda attorea di risoluzione della donazione, ritenendo sussistente il grave inadempimento del donatario e condannandolo alla restituzione di quanto ricevuto in forza del contratto e respingendo la domanda riconvenzionale.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 26.1.2012, N.D. proponeva appello, chiedendone la riforma con rigetto delle domande spiegate da H.P. e accoglimento della domanda riconvenzionale, reiterando la richiesta di ammissione delle prove orali e di C.T.U..
Con sentenza n. 419/2014, depositata il 3.3.2014, la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello principale confermando la sentenza impugnata ed accogliendo l’appello incidentale limitatamente all’ordine di trascrizione della sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione N.D. sulla base di cinque motivi, cui ha resistito H.P. con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione degli artt. 793,1453,1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La Corte d’Appello qualifica il negozio in oggetto come contratto di donazione modale. Osserva il ricorrente, che per un contratto sui generis quale è la donazione modale, la possibilità di agire ex art. 1453 c.c., in tanto è possibile in quanto sia stata espressamente prevista nel contratto. Tuttavia, tale indagine sarebbe stata omessa sia dal Tribunale che dal Giudice d’Appello, i quali non si sono interrogati sulla clausola inserita nell’atto di donazione, secondo cui “qualora la parte donataria non adempia puntualmente all’onere di mantenimento sopra assunto, la presente donazione dovrà intendersi risolta (art. 793 c.c., u.c.)”. Orbene, il ricorrente assume che la pattuizione sopra riportata sia una trasposizione dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), chiaramente voluta dalla parti. Ben diversa è la disciplina dell’art. 1453 c.c., nel cui ambito si colloca l’art. 793 c.c., secondo cui l’inadempimento di uno dei contraenti non determina la risoluzione del contratto, ma fa sorgere nella parte che vi ha interesse il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante una manifestazione di volontà in sede giudiziale. Ma questa disciplina, che è ò l’unica che il legislatore ha previsto per la risoluzione della donazione modale, non è prevista nell’atto di donazione in oggetto, nè può avere rilievo il richiamo di una disposizione normativa riportata tra parentesi, che collide con il tenore letterale manifestato nelle righe precedenti e che si qualifica come una clausola risolutiva espressa. Sicchè l’attore, agendo in giudizio per ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di donazione, ha inteso avvalersi dell’art. 1453 c.c., così invocando un’azione non contemplata dalle parti.
1.1. – Il motivo non è fondato.
1.2. – A prescindere dalla eccepita inammissibilità del motivo, in quanto la questione non sarebbe stata mai dibattuta nei due gradi del giudizio di merito (laddove, pure essendo rilevabile d’ufficio, il suo esame implicherebbe nuovi apprezzamenti di fatto, relativamente alla interpretazione della citata clausola contrattuale: cfr. Cass. n. 8820 del 2007; Cass. n. 10195 del 2004), va premesso che, “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, purchè tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l’essenza di atto liberalità della donazione; e che, peraltro, costituisce indagine di fatto attinente all’interpretazione del negozio di donazione – che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata – stabilire se l’onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità” (Cass. n. 13876 del 2005).
Orbene, qualificato il negozio in oggetto come contratto di donazione modale (sentenza impugnata, pagg. 15-16), ne consegue che “la risoluzione per inadempimento dell’onere non può avvenire ipso iure, senza valutazione della gravità dell’inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus” (Cass. n. 14120 del 2014). Infatti, “nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 793 c.c., comma 3)” (Cass. n. 2237 del 1985). E pertanto, “nella controversia promossa, a norma dell’art. 793 c.c., u.c., per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il negozio come contratto a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo scioglimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo (come invece quella richiesta con la domanda), è riconducibile ad un’azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti (Cass. n. 2432 del 1986).
1.3. – E’ evidente allora che, in coerenza con siffatti principi, il riferimento, contenuto (seppur tra parentesi) nella clausola richiamata dal ricorrente, all’art. 793 c.c., u.c., manifesta inequivocabilmente la volontà delle parti di ricorrere alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., in caso di mancato assolvimento del modus; tant’è che il donante ha agito in giudizio proprio per ottenere la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di donazione.
2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Secondo il ricorrente la prova che la Corte di merito richiede, per il superamento della presunzione di inadempimento da parte del debitore, è stata ammessa e raccolta nel giudizio, ma non valutata come dovuto.
2.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La prova dell’adempimento da parte del N. è stata fornita in giudizio. Tuttavia il Giudice ha violato la norma sull’onere della prova e la valutazione della stessa, che pur se rimessa al suo apprezzamento, non può arrivare fino a fargli ritenere un fatto contrario alle prove effettivamente acquisite.
2.3. – In ragione della loro connessione logico-giuridica, due motivi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili.
2.4. – Le argomentazioni svolte a sostegno delle censure proposte con i due motivi, disvelano con evidenza come il ricorrente, nella sostanza, critichi non già l’asserita violazione e falsa applicazione delle indicate norme di legge, bensì esclusivamente la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale.
La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, a meno che ricorra una mancanza o illogicità della motivazione (Cass. n. 15927 del 2016), che (nel caso di specie) deve però escludersi. Nel caso di specie, la Corte d’appello, nella sua analitica motivazione, ha esaminato le risultanze probatorie, ritenendo (a conferma della decisione di primo grado) l’inadempimento del ricorrente per mancato assolvimento del modus apposto alla donazione (secondo motivo), in ragione degli inadempimenti delle singole prestazioni contemplate dal medesimo modus (terzo motivo), riguardanti (in estrema sintesi) prestazioni di assistenza morale, prestazioni di carattere alimentare, fornitura di ogni genere di vestiario necessario, assistenza medica necessaria, e soddisfacimento delle esigenze culturali del donante.
3. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, giacchè le clausole contenute nell’atto di donazione non prevedevano l’obbligo del donatario di manutenzione dell’immobile. La casa, infatti, era stata ricompresa tra gli immobili donati al N. e questi aveva concesso a H.P. di abitarvi. Pertanto, il giudicante si sarebbe pronunciato su questioni estranee all’oggetto del giudizio, così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.1. – Il motivo non è fondato.
3.2. – Il giudice del gravame, così come quello di prime cure, è stato chiamato ad accertare la sussistenza del colpevole inadempimento del donatario dell’obbligo di mantenimento a favore del donante sua vita natural durante. Del tutto correttamente, dunque, la Corte distrettuale osserva che è lo stesso titolo negoziale “a prevedere, peraltro sulla base di dettagliate clausole, una prestazione ampia, commisurata alle esigenze di vita attuali e future del donante, anche in vista dell’avanzare degli anni” (sentenza impugnata, pag. 44). Lungi dal pronunciarsi su questione estranea al thema decidendum, la Corte, nel ritenere ricompreso nel suddetto generale obbligo di mantenimento del donante anche quello di manutenzione dall’immobile in capo al donatario non pone in essere alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Infatti, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto (come nella specie avvenuto) del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; n. 27428 del 2005). L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. n. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008).
3.3. – Peraltro, nell’affermare che la casa “era stata ricompresa tra gli immobili donati al Signor N. e questi aveva concesso al Signor H. di abitarvi dando vita ad un rapporto giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello nascente dall’atto di donazione” (ricorso pag. 29), il ricorrente – a prescindere dal mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, per non aver riportato e trascritto, in parte qua, l’atto contenente tale ulteriore e diverso rapporto giuridico – non ne ha indicato la fonte.
4. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 61 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Corte d’appello, come già il Tribunale, hanno rigettato la domanda riconvenzionale subordinata del N. intesa ad ottenere dal donante, in caso di accoglimento della sua domanda di risoluzione della donazione, un indennizzo delle spese straordinarie e dei miglioramenti apportati alla azienda, nonchè dell’avviamento e di qualsiasi altro incremento di valore intervenuto dalla data della donazione sino alla data della restituzione. Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia rigettato la domanda riconvenzionale in quanto non supportata da alcuna specifica allegazione dei fattori che avrebbero determinato un oggettivo incremento dell’azienda, nè del relativo ammontare; mentre, viceversa, il N. ha fornito quei dati da cui riconoscere l’incremento aziendale, dati elaborati nella C.T. di parte di primo grado e nella relazione descrittiva, chiedendo in merito l’espletamento di C.T.U., non disposta perchè ritenuta esplorativa.
4.1. – Il motivo non è fondato.
4.2. – Così come il Tribunale in primo grado, anche la Corte territoriale ha respinto la domanda riconvenzionale, diretta a ottenere l’indennizzo delle spese straordinarie e dei miglioramenti apportati all’azienda, in quanto ritenuta del tutto generica e non documentata. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il N. ha acceso garanzie ipotecarie su tutto il patrimonio donatogli, per debiti di ingente importo, rilevando altresì che – al di là di tale evidente compromissione del valore attuale degli immobili, derivante da tali iscrizioni pregiudizievoli, che esporranno in ogni caso il titolare dei beni retrocessi alle eventuali azioni esecutive, non essendovi nessuna certezza che il N. saldi i debiti – non vi sia stata alcuna specifica allegazione dei fattori che avrebbero determinato un oggettivo incremento dell’azienda, nè del relativo ammontare, non essendo stata altresì prodotta una documentazione contabile completa.
Orbene, a fronte di ciò, del tutto correttamente la Corte distrettuale ha rigettato la reiterata richiesta di C.T.U.. Trattasi di decisione incensurabile in sede di legittimità, là dove, appunto, la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova ovvero sia richiesta a fini esplorativi per la ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Cass. n. 15219 del 2007). Nella fattispecie, il rigetto di CTU è stato più che congruamente motivato, proprio sotto il profilo delle inammissibili finalità esplorative che l’incombente avrebbe avuto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013).
5. – Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite al controricorrentei, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018
Codice Civile > Articolo 793 - Donazione modale | Codice Civile
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Codice Civile > Articolo 1453 - Risolubilita' del contratto per inadempimento | Codice Civile
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Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 61 - Consulente tecnico | Codice Procedura Civile
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