Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27451 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ANTELAO SRL, in persona del suo presidente e legale rappresentante Z.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BARILA’ MARIO, BARILA’ FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CAGLIARI CALCIO SPA;

– intimata –

nonchè da:

CAGLIARI CALCIO SPA, in persona del Presidente del C.d.A. nonchè

legale rappresentante Dott. G.T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio dell’avvocato DEL RE GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINI WALTER ROBERTO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ANTELAO SRL, in persona del suo presidente e legale rappresentante Z.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BARILA’ MARIO, BARILA’ FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2387/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. CIGNA MARIO;

FATTI DI CAUSA

Con citazione 22/9/2005 la Antelao srl, premesso che la Cagliari Calcio SpA aveva dapprima chiesto ospitalità alberghiera presso il proprio ***** per il periodo 16 luglio/13 agosto (prenotazione effettuata il 25/5/2005 e regolarmente accettata) e poi in data 6/7/2005 aveva invece disdetto detta prenotazione, convenne dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la Cagliari Calcio SpA chiedendo di dichiararne la responsabilità per inadempimento, con condanna al pagamento della somma di Euro 62.135,70, pari alla differenza tra quanto pattuito e quanto incassato da altri clienti dopo la disdetta.

Si costituì la Cagliari Calcio SpA domandando il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno subito.

Con sentenza 24/8/2009 l’adito Tribunale rigettò entrambe le domande; in particolare, qualificato il contratto come opzione a titolo gratuito (prenotazione senza versamento di caparra), rigettò la richiesta della Antelao non essendo stata provata l’assenza di giustificato motivo all’intervenuta disdetta.

Con sentenza 21/10/2016 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha innanzitutto qualificato il contratto in questione non come “opzione” ma come vera e propria “prenotazione alberghiera” ed ha escluso ogni valore alla circostanza (dedotta dalla Cagliari Calcio ma non comune ad entrambe le parti) che la prenotazione fosse condizionata (rectius: vi era presupposizione) alle “buone condizioni” dello stadio di *****; la Corte, tuttavia, ha poi rigettato la richiesta risarcitoria della Antelao per mancata prova del danno, ovvero della lamentata “perdita economica subita da Antelao srl a causa della mancata utilizzazione delle camere e dei servizi da parte di Cagliari Calcio SpA”; camere e servizi di cui si sarebbe dovuta provare la non utilizzazione nel periodo successivo alla revoca della prenotazione; al riguardo ha evidenziato che F.S., direttore della struttura, sentito come teste, aveva invece dichiarato che “parte delle camere erano state occupate da altri clienti”.

Avverso detta sentenza la Antelao srl propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Resiste la Cagliari Calcio SpA con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi ed illustrato anch’esso da successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso incidentale, da trattare con precedenza rispetto al principale per ragioni di ordine logico, la Cagliari Calcio Spa, denunziando ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1326 e 1331 c.c., si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto che una “prenotazione accettata” configuri un contratto di albergo, ed abbia invece escluso che la stessa possa essere considerata come un contratto di opzione; al riguardo ha evidenziato che un contratto di albergo si perfeziona solo quando cliente ed albergatore si accordano sui termini essenziali del soggiorno e che siffatto accordo non era stato raggiunto invece nel caso di specie, ove non era mai stata trovata un’intesa sul corrispettivo.

Il motivo è inammissibile, in quanto si fonda su una circostanza (mancata conclusione di contratto di albergo per mancato accordo sul prezzo) nuova, non specificamente dedotta nei gradi di merito, ove risulta era stato solo contestata, ma esclusivamente su diverse basi dogmatiche, la sussistenza di un contratto d’albergo.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto in subordine rispetto al primo, la Cagliari Calcio deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al capo in cui la Corte d’Appello aveva escluso che l’idoneità del terreno di gioco dello stadio ***** costituisse una presupposizione condizionante il contratto di albergo.

Il motivo è infondato, atteso che, come appare evidente anche dalla su riportata sintesi della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha motivato sul punto la sua decisione, specificamente evidenziando che la presupposizione deve essere comune ad entrambe le parti.

Con il primo motivo la ricorrente principale Antelao srl, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, nonostante fosse stata proposta sin dal primo grado una domanda di esecuzione del contratto alberghiero, da eseguirsi (come precisato in appello) “mediante il pagamento dei corrispettivi richiesti”, non abbia in alcun modo preso in considerazione tale domanda.

Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo, ribadito, che, come già in altre occasioni affermato da questa S.C., nel contratto di albergo la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale, e determina l’obbligazione di tenere indenne della perdita subita l’albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato.

Ciò posto, non vi è dubbio che la domanda in tal senso proposta dalla Antelao, pur dalla stessa qualificata come di “adempimento”, sia stata delibata dalla Corte d’Appello, che ha espressamente ritenuto insussistente la “perdita economica subita da Antelao srl a causa della mancata utilizzazione delle camere e dei servizi da parte di Cagliari Calcio SpA”.

Con il secondo motivo di ricorso principale la Antelao srl denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 132 c.p.c.per inesistenza della motivazione, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – degli artt. 2697, 1218, 1223 e 1227 cc.; in particolare sostiene che la motivazione della Corte territoriale, per come sopra riportata, sia priva di senso, atteso che dalla dichiarazione del teste F. (“parte delle camere sono state occupate da altri clienti”) non poteva che inferirsi che altra parte delle camere fosse rimasta inutilizzata (con conseguente prova del lamentato danno); a tale specifico riguardo evidenzia, inoltre, che, come documentato sin dal primo grado, alla determinazione della somma richiesta a titolo risarcitorio si era giunti detraendo, dal complessivo mancato incasso relativo ai servizi alberghieri disdettati, la cifra (Euro 8.568,30) che l’Hotel aveva invece incassato da altri clienti che avevano occupato nel periodo in questione le camere riservate alla Cagliari Calcio.

Il motivo è parzialmente fondato.

Non sussiste, innanzitutto, la dedotta violazione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova, posto che la sentenza impugnata, in corretta applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c. e del criterio della vicinanza della prova, ha legittimamente posto a carico del creditore danneggiato (la Antelao srl) l’onere di provare la sussistenza del danno, e quindi il mancato utilizzo delle camere per il periodo prenotato.

La motivazione della impugnata sentenza in ordine alla mancata prova del danno, è tuttavia perplessa ed oggettivamente incomprensibile in quanto fondata su affermazioni in contrasto tra loro, tanto da non soddisfare nel contenuto il minimo costituzionale richiesto.

Costituisce, invero, consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014).

Nel caso di specie la Corte territoriale, in ordine alla prova del danno, si è limitata ad affermare che l’inutilizzazione delle stanze successivamente alla revoca della prenotazione non era stata provata dalla Antelao, che ne aveva il relativo onere, e che, al contrario, era stata data la prova dell’utilizzazione in quanto il teste F., direttore della struttura alberghiera, aveva dichiarato che “parte delle camere erano state occupate da altri clienti”.

Siffatta argomentazione è obiettivamente incomprensibile, non potendo logicamente farsi discendere dalla detta dichiarazione (e cioè dalla circostanza che “alcune” delle camere riservate alla Cagliari Calcio in base all’effettuata prenotazione erano state poi utilizzate, dopo la disdetta, da altri clienti) la prova dell’utilizzazione da parte di altri clienti di “tutte” le stanze oggetto della detta prenotazione, e quindi la non sussistenza del lamentato danno.

In conclusione, pertanto, va rigettato il primo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale; va, invece, parzialmente accolto il secondo motivo di ricorso principale e, per l’effetto, in relazione al detto motivo, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale; accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso principale; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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