LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8963/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
F.B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, – Sez. 01 n. 94/01/11 depositata in data 17/02/2011 e non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2018 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
che:
il contribuente reagiva all’avviso con cui veniva accertata una maggiore plusvalenza sulla vendita di tre appezzamenti di terreno edificabile: a seguito di concordato con la società acquirente, l’Ufficio aveva infatti rettificato il valore dei terreni ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e, conseguentemente, aveva presunto ai fini Irpef in capo al venditore una plusvalenza non dichiarata che procedeva a recuperare;
che l’Amministrazione finanziaria, infatti, applicava il principio dell’omogeneità del valore fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, considerando presuntivamente il corrispettivo della cessione del bene pari al valore del bene, come accertato definitivamente in sede di registro, calcolando in tal modo la plusvalenza rispetto al dichiarato;
che il contribuente contestava l’opponibilità nei suoi confronti del valore concordato fra l’Erario e l’acquirente ai fini dell’imposta di registro, quale criterio su cui ricavare il prezzo di vendita e la plusvalenza da lui lucrata come venditore su cui era chiamato ad assolvere i propri doveri fiscali;
che il contribuente ancora richiamava le sostanziali differenze fra le due imposte, quelle di registro, ipotecarie e catastali, da un lato, e quelle dirette, dall’altro, di talchè si dovrebbe dedurne una sostanziale autonomia di valutazione, senza alcuna permeabilità fra di loro o fra i rispettivi criteri di calcolo;
che il medesimo contribuente predicava la veridicità del prezzo dichiarato e da lui venditore effettivamente percepito;
che resisteva l’Ufficio affermando la coerenza del proprio operato con il dato normativo e con la prevalente giurisprudenza che autorizza a procedere in via induttiva;
che la commissione territoriale di primo grado respingeva il ricorso, richiamando i principi di questa Corte in ordine al valore presuntivo rivestito dal valore/prezzo dedotto dalla liquidazione di altre imposte (principio di omogeneità dell’imposta), presunzione semplice che era onere del contribuente superare, anche fornendo elementi indiziari, secondo il canone dell’onere (non della prova, ma) del principio di prova che grava sul contribuente;
che, segnatamente, il giudice territoriale non aveva considerato elemento sufficiente per rovesciare la presunzione l’allegata perizia giurata a sostegno della bontà del prezzo (asseritamente) pagato per i terreni, dacchè – a tacer d’altro – la perizia considerava i terreni ancora agricoli, mentre erano già edificabili al momento della cessione de qua agitur;
che il giudice di secondo grado, per contro, riformava integralmente la sentenza, ripercorrendo l’orientamento di questa Corte in ordine al principio di prova, ma argomentando sulla sostanziale differenza fra i due sistemi di calcolo dell’imposta, anche con riferimenti alla diversa derivazione (nazionale o comunitaria) che ne anima il principio, per concludere verso una diversità di presupposti nel calcolo delle imposte che lo porta a degradare la liquidazione dell’imposta di registro da “presunzione semplice qualificata” fino a ritenerla “solo un indizio per iniziare una migliore ed approfondita indagine”;
che ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi a due articolati motivi di ricorso;
che il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, in combinato disposto con gli artt. 2729 e 2697 c.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, nella sostanza, la difesa erariale fa riferimento al tenore del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, ove iscrive nei redditi diversi anche le plusvalenze realizzate da cessioni a titolo oneroso di terreni che risultino edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento del trasferimento;
che la diversità dei presupposti impositivi non è in questione, essendo pacifico che ai fini Irpef si deve guardare la differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, mentre ai fini di imposta di registro si deve guardare al valore di mercato del bene;
che, per conseguenza, il valore accertato in sede di registro come valore di mercato esplica efficacia presuntiva sull’effettivo prezzo corrisposto, sul presupposto a monte che ogni trasferimento sia svolto secondo il principio speculativo, di talchè sta al contribuente dimostrare le ragioni che lo hanno indotto a condurre un’operazione “in perdita”;
che, pertanto, il valore accertato in sede di imposta di registro non costituisce un indizio su cui svolgere accertamenti ulteriori, ma è presunzione semplice qualificata che era onere del contribuente superare, allegando valide argomentazione che – nel caso concreto – non sono state ritenute valide;
che il motivo è infondato e va respinto;
che, infatti, seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica;
che, più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell’accertamento delle imposte sui redditi, ” il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo;
che il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017);
che di questo principio ha fatto buon governo la sentenza impugnata;
che con il secondo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che, nel particolare, la difesa erariale osserva come – dopo aver enunciato il principio di diritto (oggi coerente con la sopravvenuta norma di interpretazione autentica) per cui la liquidazione dell’imposta di registro non è (più) presunzione, ma necessita di ulteriori riscontri – il giudice regionale svolga un giudizio di prevalenza degli apporti probatori offerti dal privato su quelli dell’Ufficio che si presenta illogico;
che, più nello specifico, viene svilita la perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale, ma vien dichiarata non in atti la perizia giurata del privato, così come parallelamente si afferma che la perizia U.T.E. non sia coerente con l’accordo stipulato dalle parti, ma poco dopo si afferma che il contratto (che quell’accordo esplicita) non è versato in atti;
che dalla lettura di fine pag. 4 e dei primi quattro capoversi di pag. 5 della sentenza qui gravata emergono le contraddizioni evidenziate dall’Avvocatura dello Stato;
che, in definitiva, il ricorso è fondato per i profili attinti dal secondo motivo di gravame, sicchè la sentenza dev’essere cassata ed il giudizio rinviato alla C.T.R. per la Toscana.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Toscana in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018