LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27999-2011 proposto da:
A. DI A.S. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE PAPA giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 469/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 08/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato FARACI che si riporta e chiede il rigetto.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 469/21/2010, depositata l’8 ottobre 2010, confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stato dichiarato “improponibile” il ricorso della s.n.c. A. di A. Salvatore & C. contro estratti di ruolo, facenti riferimento a ruoli e a cartelle di pagamento, a detta della ricorrente mai notificati, relativi a tasse automobilistiche per l’anno 1995.
2. La società ricorre per la cassazione della sentenza suddetta con tre motivi con i quali lamenta:
2.1. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per avere la commissione regionale ritenuto non impugnabili gli estratti di ruolo;
2.2. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1991, art. 22, comma 3, art. 23, comma 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, per avere la commissione regionale errato nel richiamare i primi due dei suddetti articoli e nel dichiarare, in base ad essi e al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e ss., “improponibile” il ricorso in appello in base al ragionamento per cui al ricorso avrebbero dovuto essere allegati provvedimenti impugnabili ed impugnati mentre erano stati allegati solo gli estratti dei ruoli, i quali erano atti insuscettivi di impugnazione;
2.3. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli art. 161 e 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 per avere la commissione regionale individuato una causa di rigetto dell’appello in ciò che lo stesso “non è stato proposto a tenore del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 al competente ufficio finanziario, nel caso specifico alla Serit Sicilia s.p.a. Enna”, senza considerare che il giudizio di primo grado era stato intentato nei confronti oltre che dell’Agenzia delle Entrate anche della Serit Sicilia s.p.a. di Enna, che, avendo essa ricorrente eccepito la mancanza di prova del conferimento della procura al difensore del concessionario, la commissione provinciale ne aveva dichiarata “irrituale e inammissibile” la costituzione in giudizio, che il giudizio era poi proseguito nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, che la decisione non era stata impugnata dalla Serit Sicilia s.p.a., che pertanto essa ricorrente non aveva alcun obbligo di notificare l’appello alla Serit Sicilia s.p.a., che affermare il contrario implicava un’inammissibile riforma d’ufficio della pronuncia di esclusione.
3. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato:
1.1. va premesso che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704/2015, l'”estratto di ruolo” è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n.22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013);
1.2 con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive (Cass. 11439/2016; Cass. 20611/2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa i l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati;
1.3. in tale caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015);
1.4. resta poi fermo che la impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli);
1.5. secondo la incontroversa ricostruzione della ricorrente (v. pagina 2 del ricorso per cassazione), l’impugnazione ha avuto ad oggetto, con gli estratti dei ruoli, i ruoli e le cartelle mai notificati e tale ricostruzione trova conferma nella parte della sentenza (pagina 4, secondo e terzo capoverso) dove la commissione afferma che la ricorrente aveva prodotto in causa gli estratti di ruolo ma non i provvedimenti impugnati.
2. Il primo motivo di ricorso merita pertanto di essere accolto.
3. Parimenti fondato è il secondo motivo: il richiamo operato dalla commissione tributaria regionale alle disposizioni della L. n. 689 del 1981 è inconferente – tali disposizioni (sostituite o abrogate con D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) riguardando non i requisiti del ricorso in appello contro decisioni di giudici tributari ma le forme dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative -; il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 non impone che al ricorso in appello contro decisioni di giudici tributari sia allegato (a pena di improponibilità del ricorso stesso) il provvedimento impositivo impugnato; per di più, come risulta dalla sentenza, gli estratti di ruolo sono stati allegati in copia dalla odierna ricorrente all’atto di appello.
4. Il secondo motivo merita pertanto di essere accolto.
5. Il terzo motivo di ricorso è fondato: la commissione ha errato nell’individuare una ragione di rigetto dell’appello nel fatto che lo stesso non fosse stato notificato al concessionario della riscossione, posto, da un lato, che questi era da considerarsi non più parte del giudizio fino dal momento in cui il giudice di primo grado ne aveva dichiarata la costituzione in giudizio “inammissibile” e, dall’altro lato che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
6. Il terzo motivo di ricorso merita pertanto di essere accolto.
7. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, perchè essa, previa verifica della tempestività del ricorso originario, esamini il merito dell’appello proposto della società s.n.c. A. di A. Salvatore & C.
8. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018