Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28316 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8936/2017 proposto da:

LA PARTENOPE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMALIA RIZZO;

– ricorrente –

contro

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ALBEDRTO DI CAPUA, rappresentato e difeso dall’avvocato NATAIE PREGEVOLE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5840/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.10.2016, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti intimati a N.S. da La Partenope s.r.l., con pronunce consequenziali;

che avverso tale pronuncia La Partenope s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo ire motivi di censura;

che N.S. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine breve e proponendo, subordinatamente, ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la sentenza impugnata è stata notificata mediante posta elettronica certificata al difensore dell’odierno ricorrente in data 26.11.2016, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato, parimenti a mezzo posta elettronica certificata, in data 10.4.2017; che la notifica al difensore costituito presso il domicilio eletto determina, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., il decorso del termine breve per l’impugnazione in sede di legittimità, il quale, essendo fissato in sessanta giorni (art. 325 c.p.c., comma 2), alla data di notifica dell’odierno ricorso principale era spirato;

che conseguentemente l’impugnazione principale va dichiarata inammissibile;

che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia di quello incidentale (art. 334 c.p.c., comma 2);

che le spese del giudizio di legittimità si liquidano secondo il criterio della soccombenza in favore della parte controricorrente, disponendosene la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della consequenziale inefficacia del ricorso incidentale condizionato, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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