Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28318 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15184/2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ARPINO;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Po n. 25/B, presso lo studio degli avvocati Prof. Avv. ROBERTO PESSI e dell’Avv. MAURIZIO SANTORI che la rappresentano e difendono congiuntamente;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1801/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.1.2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva ritenuto che l’accordo sindacale del 31.10.2008, relativo al trattamento da applicare al personale già dipendente di imprese del Gruppo Alitalia, dovesse interpretarsi nel senso che per “trattamento economico corrispondente a quello previsto per il numero di anni di anzianità riconosciuti presso ciascuna azienda del Gruppo Alitalia al momento della cessazione del rapporto” dovesse intendersi quello corrispondente all’anzianità effettivamente riconosciuta al lavoratore, con esclusione di quella riveniente dalla declaratoria giudiziale di nullità di un contratto a termine precedentemente stipulato tra una di tali aziende e il medesimo lavoratore, e aveva conseguentemente rigettato le domande proposte da P.L. volte a conseguire le differenze retributive vantate sul presupposto della maggiore anzianità posseduta;

che avverso tale pronuncia P.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che CAI s.p.a. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362,1363,1367,1369,1418,1421 e 2113 c.c., nonchè degli accordi quadro stipulati il 14.9.2008 e il 31.10.2008, per non avere la Corte di merito ritenuto che la clausola dianzi menzionata dovesse interpretarsi nel senso che l’anzianità concretamente riconoscibile al dipendente proveniente da aziende del Gruppo Alitalia potesse derivare anche da un accertamento giudiziale o da qualsiasi altra modalità di legge che comunque ne accertasse l’effettiva consistenza;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonchè degli accordi quadro stipulati il 14.9.2008 e il 31.10.2008, per non avere la Corte territoriale considerato che, pur accedendo all’interpretazione della clausola che essa aveva fatto propria, la domanda di riconoscimento della maggiore anzianità doveva ritenersi fondata, in quanto la declaratoria di nullità del termine dei contratti precedentemente stipulati con Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. era nel caso di specie intervenuta in data anteriore alla stipula degli accordi quadro, che il primo motivo è inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di un diverso significato da attribuire alla volontà delle parti stipulanti e così contravvenendo al principio secondo cui, potendo l’interpretazione del contratto essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, quando di una clausola negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non e consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra, non potendo ravvisarsi alcuna violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in base al semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale (cfr. da ult. Cass. n. 11254 del 2018);

che il secondo motivo deve viceversa considerarsi manifestamente fondato, dal momento che, essendo incontroverso tra le parti che l’accertamento della nullità dei contratti a termine stipulati tra l’odierna ricorrente e Alitalia – linee Aeree Italiane s.p.a. è intervenuto in data 9.7.2008, ossia anteriormente alla stipula degli accordi quadro dianzi menzionati, il carattere dichiarativo di tale pronuncia, pacificamente ritenuto da questa Corte quanto meno fino all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32 (cfr. Cass. S.U. n. 7471 del 1994 e innumerevoli successive confermi), imponeva di assumere che l’anzianità di servizio posseduta dall’odierna ricorrente alle dipendenze di Alitalia – Linee Italiane s.p.a. a far data dal 1.6.2001 (così il dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma n. 12668/2008, debitamente trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione) le fosse stata “effettivamente riconosciuta”, giusta il significato attribuito dai giudici di merito alla clausola negoziale in discorso;

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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