LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19561-2010 proposto da:
M.D., MIXAGE 93 DI M.D. & C. SNC, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 75/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 03/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
– la Mixage 93 di M.D. e C. S.n.c. e M.D. (quale socio-amministratore e anche come imprenditore individuale) impugnavano gli avvisi di accertamento originati da processo verbale di constatazione del 27/6/2005;
– i predetti hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 75/07/2009 del 3/6/2009 emessa dalla C.T.R. del Lazio, che riformava la decisione di primo grado, favorevole ai contribuenti;
– con successive memorie i ricorrenti hanno invocato l’applicazione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dapprima per ottenere la sospensione del processo e poi per domandare la cessazione della materia del contendere;
– con successiva memoria la controricorrente Agenzia ha dato atto della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia e del pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione e, conseguentemente, ha domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
CHE:
1. dalla documentazione allegata alla memoria dei contribuenti si evince la sussistenza dei presupposti normativi per la “definizione agevolata” (pendenza, al momento dell’entrata in vigore della disposizione, di una controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in grado di cassazione; qualità di parte dell’Agenzia delle Entrate; pagamento degli importi dovuti o della prima rata) ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
2. la stessa Agenzia delle Entrate dà atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata;
3. conseguentemente, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (così Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01, e, più in generale, Cass., Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018);
4. in ordine alla pronunzia sulle spese derivanti dalla definizione ope legis della controversia tributaria, deve trovare applicazione il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3 (“Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”), con conseguente compensazione integrale dei costi di lite.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019