LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13570-2011 proposto da:
MIXAGE 93 DI M.D. E C. SNC, M.D., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 08/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
– la Mixage 93 di M.D. e C. S.n. c. e M.D. (quale socio-amministratore e anche come imprenditore individuale) impugnavano gli avvisi di accertamento originati da processo verbale di constatazione del 27/6/2005;
– i predetti hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 72/07/2010 dell’8/4/2010 emessa dalla C.T.R. del Lazio, che riformava le decisioni di primo grado, favorevoli ai contribuenti;
– con istanza del 4/10/2012 la difesa della Amministrazione, producendo comunicazione della Agenzia delle Entrate, chiedeva venisse dichiara la cessazione della materia del contendere (essendo stata definita la lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011) e il Presidente della articolazione tributaria della Sesta Sezione Civile dichiarava estinto il processo con decreto n. 20464 del 2012;
– con successiva memoria del 21/5/2013 l’Agenzia chiedeva la revoca della dichiarazione di estinzione in riferimento alla posizione del M.D.; con ordinanza n. 18109 del 2013, il Collegio così provvedeva: “conferma il decreto n. 20464/2012 limitatamente alla posizione della società; revoca nel resto, dispone la trasmissione del fascicolo alla sesta sezione articolazione tributaria, per l’ulteriore esame della controversia”;
– con successiva memoria il ricorrente M. ha invocato l’applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, dapprima per ottenere la sospensione del processo e poi per domandare la cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO
CHE:
1. dalla documentazione allegata alla memoria del contribuente si evince la sussistenza dei presupposti normativi per la “definizione agevolata” ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, avendo provveduto il M. al pagamento totale del debito tributario;
2. conseguentemente, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01);
3. in ordine alla pronunzia sulle spese derivanti dalla definizione ope legis della controversia tributaria, deve trovare applicazione il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3 (“Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”), con conseguente compensazione integrale dei costi di lite.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019