Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12281 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23375-2017 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE; rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO MISAGGI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, GENERALI ITALIA SPA QUALE INPRESA DESIGNATA IN NOME E PER CONTO F.G.V.S., D.M.R., F.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 703/2016 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

PREMESSO che:

C.D., M.C. ed B.O. convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gioiosa Ionica D.M.R., F.A. ed Assitalia Spa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale accaduto il 22-4-1999 in Marina di Gioiosa Ionica, nel quale l’autovettura Golf, condotta dal B. e con a bordo il C. ed il M., si era scontrata con l’autovettura Lancia Y di proprietà della Fuda e condotta dal D.M..

Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda; il D.M. e la F. spiegarono anche domanda riconvenzionale nei confronti del B. per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti in occasione dello stesso sinistro, chiedendo la chiamata in causa anche di D.S., proprietario della Golf e dell’Assitalia assicurazioni, nella qualità di Impresa Designata per il *****, in quanto la detta Golf era risultata priva di copertura assicurativa al momento dell’incidente.

Con sentenza 25-1-2006 l’adito Giudice di Pace ritenne i conducenti delle due autovetture responsabili al 50% e, conseguentemente, accolse parzialmente le proposte domande risarcitorie.

Con sentenza 703 del 2-8-2016 il Tribunale di Locri, in parziale accoglimento dell’appello proposto da C.D., M.C. ed B.O., ha condannato D.M.R., F.A. ed Assitalia Ass.ni Spa al pagamento in favore del C. e del M. rispettivamente della somma di Euro 6.287,04 e Euro 4.538,28, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

In particolare il Tribunale, valutando complessivamente le risultanze processuali (e, tra queste, anche le conclusioni cui era giunto il CTU in sede di appello), ha confermato il concorso di responsabilità, ritenendo accertato, da un lato, la responsabilità del conducente della lancia per avere viaggiato ad alta velocità, e, dall’altro, quella del conducente della Golf per essere ripartito da fermo improvvisamente; i danni riportati dal M. e dal C., terzi trasportati, dovevano, tuttavia, essere risarciti nella loro interezza a prescindere dall’attribuzione di responsabilità.

Il Tribunale., inoltre, ha anche confermato la condanna in solido del B. con Assitalia, quale impresa designata per il *****, condividendo la decisione del Giudice di Pace in ordine alla circostanza che l’autovettura condotta dal B. fosse sprovvista di copertura assicurativa al momento del sinistro; al riguardo ha rilevato che dal certificato di assicurazione risultava che, in relazione al periodo 23-3-1999/23-7-1999, il premio era stato pagato il 23-4-1999, con conseguente sospensione ex art. 1901 c.c. della copertura assicurativa sino alle ore 24 del giorno in cui il premio era stato pagato; di conseguenza, in mancanza di prova in merito ad una dedotta clausola derogatoria statuente l’efficacia retroattiva del pagamento sin dalla decorrenza convenzionalmente convenuta, dove ritenersi che il giorno dell’incidente (22-4-199) la copertura assicurativa non era operante.

Avverso detta sentenza B.O. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Generali Italia Spa, D.M.R. e F.A.M. non hanno svolto attività difensiva.

RILEVATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 141,142 e 148C.d.S., degli artt. 115 e 116c.p.c. nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole che il Tribunale abbia ritenuto responsabili in misura paritaria entrambi i conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro, quando invece, in base alle dichiarazioni dei testi escussi ed alle risultanze del verbale redatto dai c.c., doveva ritenersi esclusivo responsabile dello stesso il D.M., conducente della Lancia Y.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi sotto l’apparenza di una violazione di legge, in una critica, non consentita in questa sede, alla valutazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice di merito.

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ed è giunto a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dal ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed omessa pronuncia sulla richiesta risarcitoria conseguente al risultato peritale frutto della rinnovazione della Cr LT medico-legale disposta ed eseguita in appello, si duole che il Tribunale, nonostante la CTU espletata in appello abbia accertato che esso ricorrente aveva riportato un danno biologico al 4% (superiore a quello, pari all’1% riconosciuto in primo grado), non abbia poi liquidato in suo favore la conseguente differenza economica.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportata in ricorso, come invece prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, la CTU espletata in appello nè essendo indicato ove la stessa poteva essere rinvenuta.

Non sussistono in ogni modo, per le stesse ragioni già su evidenziate in riferimento al primo motivo, le denunziate violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e travisamento della prova in ordine alla copertura assicurativa del veicolo, si duole che il Tribunale abbia confermato l’insussistenza della copertura assicurativa della Golf al momento del sinistro; in particolare evidenzia che nulla impediva alle parti di concordare e convenire clausole e condizioni in base alle quali il pagamento tardivo del premio aveva efficacia retroattiva.

Il motivo è inammissibile sia in quanto, in relazione al dedotto vizio motivazionale, invoca il paradigma del non più vigente art. 360 c.p.c., n. 5, sia in quanto non in linea con l’impugnata sentenza, che ha affermato che la copertura della polizza, il cui premio era scaduto il giorno dopo il sinistro, non era idonea a giustificare la garanzia ed ha citato a conforto giurisprudenza secondo cui il ripristino della copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato in ricorso come quinto) il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,115 e 116 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia omesso di pronunziarsi sulla dedotta erroneità della liquidazione delle spese e compensi del primo grado, e contesta la disposta compensazione delle spese del giudizio d’appello, non in linea con le previsioni del codice di rito.

Il motivo è inammissibile, non essendo riportato in ricorso il dedotto motivo di gravame concernente la liquidazione delle spese di primo grado ed essendo giustificata la compensazione delle spese di lite relative al secondo grado dall’accoglimento solo parziale del gravame. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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