Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12283 del 09/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 26580/2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BIAGI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ATAF GESTIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1964/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

PREMESSO che:

M.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la ATAF SPA (ora ATAF Gestioni srl) e la Assitalia SPA, al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistri avvenuto in Firenze il 7-10-1999, allorquando, mentre alla guida della propria autovettura era fermo ad un segnale di stop, era stato investito dall’autobus Fiat Iveco, di proprietà dell’ATAF ed assicurato per la rca con l’Assitalia SpA.

Con sentenza 1686/12 l’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, rigettò la domanda.

Con sentenza 8-9-2017 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello del M.; in particolare la Corte, condividendo la valutazione del Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie, ha evidenziato che, in base alle conclusioni dell’espletata CTU dinamica, alla deposizione del teste F., al verbale dei Vigili intervenuti ed alla posizione dei mezzi post urto, era da ritenersi accertato che l’autovettura dell’attore aveva invaso la corsia preferenziale dell’autobus; risultava, di contro, non provata la velocità non prudenziale dell’autobus al momento dell’impatto; velocità non prudenziale non corroborata da elementi oggettivi, che “nè l’attore aveva provato nè i VV.UU. avevano accertato”.

Avverso detta sentenza M.S. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato anche da successiva memoria.

Generali Italia SpA resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

RILEVATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli art. 2054 c.c.e dell’art. 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che, in base alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, di avere fatto il possibile per evitare l’evento.

Il motivo è fondato, essendo incorsa la Corte territoriale in vizio di sussunzione, consistente, come più volte chiarito da questa S.C., nell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (Cass. 6035/2018), e ricorrente sia quando il giudice riconduce i fatti materiali ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un’altra, sia quando si rifiuta di assumerli in qualunque fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati (Cass. 13747/2018).

L’accertamento in fatto, sulla base delle risultanze istruttorie, compiuto dal giudice di merito in ordine alla dinamica del sinistro non può essere oggetto di critica in sede di legittimità, sicchè va ritenuta inammissibile la doglianza con specifico riferimento a siffatto accertamento, che va tenuto fermo ed indiscusso.

Erroneamente, tuttavia, la Corte ha fatto discendere da detto accertamento la responsabilità esclusiva dell’incidente in questione in capo al M. per avere invaso la corsia preferenziale dell’autobus, addebitando così illegittimamente allo stesso ricorrente anche la mancata prova dell’esatta velocità di detto autobus e comunque della conformità della velocità alle condizioni previste ed esistenti; in tal modo, infatti, la Corte ha violato la norma di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in altra composizione, che dovrà valutare alla stregua dell’art. 2054 c.c., comma 2, la ricostruzione in fatto già operata in detta sentenza, e, per il caso che non risulti adeguatamente evidenziata una condotta di guida del conducente dell’autobus tale da potersi dire che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovrà riconoscere la corresponsabilità, ferma la graduazione di essa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472