Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12284 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26722-2017 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI 7, presso lo studio dell’avvocato CARLO RECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO POLIDORI;

– ricorrente –

contro

TUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MEDNOLA 198, presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

B.L., B.B., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5393/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

PREMESSO che:

Con ricorso 3-10-2007 L.L. adì il Tribunale di Roma per sentir condannare B.M. e l’Assitalia SpA, in solido, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale accaduto il 283-2005 in *****, allorquando, mentre circolava a bordo del proprio motociclo sulla *****, era, stato urtato dall’autovettura di proprietà e condotta dal B. (assicurata per la rca con l’Assitalia SpA), che si era immesso improvvisamente e contro mano dalla ***** senza rispettare il segnale di stop.

Il B. sostenne un concorso di colpa del L. e spiegò domanda riconvenzionale per i danni da lui subiti; fu quindi disposta la chiamata in causa della Duomo Unione SpA, società assicuratrice del motociclo; in seguito alla morte del B., la causa fu riassunta nei confronti degli eredi.

L’adito Tribunale dichiarò la responsabilità concorrente per il 70% del B. e per il 30% del L., condannando i resistenti, in solido, al pagamento, in favore del L., dell’ulteriore somma di Euro 12.316,34 (Euro 33.650,00 erano già stati versati da Assitalia), nonchè il L. e la Duomo Unione al pagamento della somma di Euro 607,02; in particolare il Tribunale liquidò in favore del L. in via equitativa la somma di Euro 8.000,00 per danno patrimoniale da lucro cessante.

Con sentenza 3-10-2016 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame del L., ha condannato in solido gli eredi B. e l’INA Assitalia al pagamento, in favore del L., dell’ulteriore importo di Euro 20.000,00, rilevando che nell’impugnata sentenza non era stato considerato che la difficoltà di mantenere la stazione eretta (evidenziata dal ctu) incideva sulla capacità lavorativa generica del danneggiato; ha invece rigettato tutte le altre censure e, in particolare, quella attinente al danno patrimoniale, rilevando che la dedotta perdita di reddito in misura ulteriore rispetto a quella accertata dal Tribunale non era stata dimostrata e non era neanche presumibile.

Avverso detta sentenza L.L. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato anche da successive memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c..

Generali Italia SpA (ex Ina Assitalia spa) resiste con controricorso, anch’esso illustrato anche da successive memorie.

TUA Assicurazioni SpA (già Duomo Unione SpA) ha presentato “controricorso”; lo stesso, tuttavia, non è stato ritualmente notificato alle controparti, sicchè la detta società va considerata come mera intimata.

RILEVATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (nello specifico presunzioni e prove atte a dimostrare il diritto del ricorrente ad una somma adeguata per danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica).

Con il secondo motivo deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2729 c.c..

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare la valutazione del complesso degli elementi probatori compiuta dal giudice d’appello; il motivo si risolve, pertanto, nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

Anche il secondo motivo è inammissibile, per mancata osservanza del canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi il ricorrente, anche in tal caso, limitati a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità sostenute dalla Generali Italia SpA, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione della mancata notifica del “controricorso”, non si provvede sulle spese sostenute dalla Tua Assicurazioni SpA Ai sensi de D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Generali Italia SpA, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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