Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12288 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17678-2017 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO CANNATA, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA CANNONE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA SPINOGLIO;

– controricorrente –

contro

TRIESTE TRASPORTI SPA, I.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

La Corte:

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Trieste, con sentenza emessa in data 24 febbraio 2015 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda di risarcimento di danni derivati da sinistro stradale proposta da T.S. nei confronti di I.P., Trieste Trasporti S.p.A. e la sua compagnia assicuratrice Fondiaria Sai S.p.A., sinistro che sarebbe accaduto il 28 novembre 2009 presso un incrocio stradale di Trieste e che avrebbe coinvolto appunto il T. alla guida di un suo motociclo e un autobus di Trieste Trasporti guidato dallo I..

Il T. proponeva appello, cui resistevano le controparti – la compagnia assicuratrice essendo nelle more divenuta, per incorporazione, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. -. La Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame con sentenza del 17 gennaio 2017.

Il T. ha presentato ricorso, articolato in tre motivi – illustrati anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso Unipolsai S.p.A.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: si lamenta omessa motivazione (o motivazione inferiore al “minimo costituzionale”) nella impugnata sentenza in ordine alla mancata ammissione di ulteriori testimoni a proposito di circostanze decisive.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2054 c.c. per avere il giudice d’appello ritenuto superata la presunzione della responsabilità paritaria dei conducenti ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, non avendo neppure, tra l’altro, vagliato se il semaforo regolante l’incrocio fosse stato giallo o rosso quando si verificò il sinistro.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: la motivazione non avrebbe raggiunto il minimo livello costituzionale per omissione, arbitrarietà, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili a proposito della condotta del guidatore dell’autobus.

RITENUTO

che:

I tre motivi vertono tutti – pur essendo stati presentati, nelle rispettive rubriche, in modo diverso – sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, la quale peraltro non è da essi censurata (esclusivamente) in termini di carenza motivazionale e tantomeno di diretta, e pertanto inammissibile, critica fattuale, venendone lamentata soprattutto, in sostanza, la non corretta applicazione dell’art. 2054 c.c.

Con un’esposizione motivazionale che è davvero spiccatamente concisa la corte territoriale dapprima indica perchè ritiene che vada “privilegiata la dichiarazione dell’immediatamente assunto V.” – ovvero dell’unico teste che la corte, più che privilegiare, sceglie come unica fonte di prova orale da porre a base del suo accertamento -, e poi cade nell’evidente violazione di legge proprio nella ricostruzione della dinamica dell’incidente tramite la utilizzazione soltanto di alcune dichiarazioni del suddetto teste. Infatti, queste vengono riassunte nell’avere il teste, “esterrefatto”, vista “la partenza da tergo dello scooter con il rosso dall’incrocio…a monte”: da ciò reputa la corte territoriale che si debba dedurre che la condotta del motociclista “risulta così compatibile” con un “approdo all’incrocio” quando il semaforo era ancora rosso, “ferma la possibilità che, attese le caratteristiche fortemente acceleratorie dello scooter e l’altrettanto rapida sequenza semaforica, taluno degli astanti abbia potuto percepire l’occorso a luce verde già scattata”. Ma immediato è il passaggio ad una conclusione evidentemente monca: “Ciò consente di ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2”. E’ evidente, allora, che l’accertamento della corte territoriale si è focalizzato esclusivamente sulla condotta del motociclista, senza vagliare neppure in minima misura la condotta del conducente dell’autobus, in tal modo violando la presunzione racchiusa nell’art. 2054 c.c., comma 2, che grava sulla condotta di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, e non viene pertanto superata soltanto con l’accertamento di una condotta colpevole di uno di questi.

Il ricorso, pertanto, assorbita in questa risultata fondata ogni ulteriore censura, deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del grado.

La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, dovrà procedere a valutare, in base alle emergenze istruttorie, la condotta di guida del conducente dell’autobus. Terrà conto al riguardo delle modalità con cui doveva governare tale condotta in relazione alla regolazione semaforica dell’intersezione stradale. All’esito di questo la Corte valuterà quindi se risulti o meno superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2; dovrà altresì, nell’ipotesi di superamento, vagliare se il superamento è completo o risulti avvenuto solo in parte, in quest’ultimo caso dovendo attribuire al suddetto conducente soltanto una parte della responsabilità causale in rapporto al sinistro.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del grado, alla Corte d’appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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