LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7258-2018 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO MOTTA;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di SIRACUSA, MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1312/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 14/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.
RITENUTO
che P.M. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2017, che ha dichiarato estinto per difetto di tempestiva riassunzione, dinanzi al giudice indicato come competente, del giudizio di appello proposto dal medesimo P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 380 del 2010, e nei confronti della Prefettura di Siracusa e del Ministero dell’interno;
che il Tribunale ha rilevato che l’appellante non aveva prodotto documentazione comprovante la data in cui aveva ricevuto comunicazione del provvedimento, e ciò impediva di verificare il rispetto del termine di tre mesi fissato dall’art. 50 c.p.c. ai fini della riassunzione;
che non hanno svolto difese in questa sede gli intimati Prefettura di Siracusa e Ministero dell’interno;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
che con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, per contestare l’irrilevanza dell’accertamento della data di comunicazione della sentenza declinatoria della competenza – accertamento in funzione del quale il Tribunale di Siracusa aveva ordinato, con provvedimento del 4 maggio 2016, il deposito della relativa documentazione – in quanto il giudizio era stato tempestivamente riassunto (con atto notificato in data 10-11 ottobre 2012) nel termine di tre mesi dal deposito della sentenza (13 giugno 2012), tenuto conto della sospensione feriale di 46 giorni;
che con il secondo motivo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta l’omesso esame;
che il primo motivo è fondato e assorbe il rimanente;
che, secondo la giurisprudenza risalente e consolidata di questa Corte regolatrice, il termine per la riassunzione della causa ai sensi dell’art. 50 c.p.c. decorre dalla data di comunicazione della sentenza che ha dichiarato l’incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, e nessun rilievo assume la data di pubblicazione della sentenza, sicchè ove il giudice abbia fissato la decorrenza del termine per la riassunzione a partire da tale momento, la relativa statuizione deve considerarsi tamquam non esset (tra le molte, Cass. 24/05/1996, n. 4805), e ciò all’evidente scopo di garantire che il termine di riassunzione sia effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell’atto, giacchè la pubblicazione della sentenza è atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia;
che diversamente, nel caso in cui la parte abbia riassunto la causa entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza declinatoria della competenza, non v’è più ragione di accertare la data della comunicazione, posto che la comunicazione presuppone la pubblicazione della sentenza;
che, nella fattispecie in esame, la riassunzione risulta effettuata in data 10-11 ottobre 2012, e cioè entro tre mesi dalla data (13 giugno 2012) di pubblicazione della sentenza declinatoria della competenza, tenuto conto che trovava applicazione la sospensione feriale dei termini nella misura di 46 giorni (la riduzione a 31 giorni è stata disposta con il D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014, che ha sostituito, della L. n. 742 del 1969, l’art. 1);
che, pertanto, non sussistevano le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio;
che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà all’esame dell’appello, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il rimanente, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019