Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12341 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29926-2017 proposto da:

INTESA SANPAOLO PROVIS SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SNC, in persona del curatore pro tempore, U.L., D.T.F., M.M., D.T.A., D.T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO CASANOVA;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Intesa San Paolo Provis ha presentato domanda di insinuazione in rango ipotecario nel fallimento della s.n.c. *****, nonchè dei soci U.L., D.T.F., M.M., D.T.A., D.T.C..

A base della propria domanda, la richiedente ha assunto di essere titolare del credito per la restituzione di un mutuo fondiario, che era stato erogato alla società ***** che era stato garantito da apposite fideiussioni rilasciate dai soci, già illimitatamente responsabili. Ha rilevato, altresì, che la titolarità del detto credito discendeva da una data consecuzione di eventi, secondo quanto si viene qui in appresso a riportare.

Con contratto definitivo del 15 giugno 2009, Sedicibanca ha concesso alla s.n.c. il predetto mutuo fondiario. In data 10 dicembre 2012, la s.p.a. New16 ha ricevuto in assegnazione, per apposito atto notarile, gli elementi patrimoniali e i rapporti giuridici individuati nel progetto di scissione parziale, pure iscritto nel registro delle imprese. In tale progetto di scissione risulta ricompreso, secondo l’allegazione della richiedente, il credito verso la detta s.n.c. Successivamente, seppure sempre in data 10 dicembre 2012, la s.p.a. New16 è stata incorporata, per apposito atto notarile, dalla s.p.a. Intesa San Paolo Provis, con atto iscritto nel registro delle imprese.

Il giudice delegato ha rigettato la domanda di insinuazione.

Intesa San Paolo Provis ha presentato opposizione all’esclusione avanti al Tribunale di Napoli Nord.

Nel costituirsi in giudizio, la curatela ha rilevato in particolare: l’illegittimità del tasso applicato in quanto difforme dalle pattuizioni contrattuali; la nullità del patto relativo all’interesse compensativo, in quanto non rispettoso della regola di necessaria determinatezza dell’oggetto e del contenuto contrattuale; la sussistenza di plurime violazioni in materia di usura; la responsabilità contrattuale e precontrattuale della banca mutuante per violazione del principio di buona fede e correttezza; l’inopponibilità del credito alla curatela, atteso che “rispetto ai trasferimenti di credito dedotti dalla attuale opponente (atto di scissione parziale e atto di fusione per incorporazione) non era stato allegato e dimostrato”, da parte della società richiedente, “il rispetto della pubblicità prevista dall’art. 58 TUB”.

2.- Con decreto depositato in datai 17 novembre 2017, il Tribunale ha rigettato la proposta opposizione.

A sostegno di tale decisione il Tribunale ha rilevato, anzitutto, che l’opponente “non ha dimostrato il trasferimento del diritto di credito, avente la propria causa giustificativa nel contratto di mutuo fondiario e nei contratti di fideiussione… stipulati dalla Sedicibanca”. Evidenziando, in proposito, che “nell’atto di scissione parziale, scissione di Sedicibanca s.p.a. non è citato il contratto in esame, peraltro l’atto è composto da 7 pagine, quindi la pagina 76 indicata dalla ricorrente non esiste”.

Ha rilevato, altresì, che, “rispetto alla specifica contestazione della curatela, non è stata dimostrata l’opponibilità ai sensi dell’art. 58 TUB della cessione di credito compiuta nell’ambito delle due operazioni straordinarie, la scissione parziale di Sedicibanca e l’incorporazione di New16 in Intesa San Paolo Provis”.

3.- Avverso la richiamata pronuncia la s.p.a. Intesa San Paolo Provis ha presentato ricorso, affidandosi a due motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, il fallimento.

La ricorrente ha anche depositato memoria.

4.- Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione di norme di diritto. Secondo la ricorrente; il Tribunale di Napoli erra perchè “confonde la fusione per incorporazione intervenuta tra Sedicibanca e Intesa San Paolo Provis… con cessione ex art. 58 TUB”, così applicando “alla fattispecie concreta una norma diversa da quella corretta”. In luogo di quella dell’art. 58 TUB avrebbe dunque dovuto applicarsi la norma dell’art. 57 TUB.

“Nell’operazione di scissione” – così si prosegue – il patrimonio di una società è scomposto ed è attribuito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o nuove”; “la fusione si determina con la costituzione di una nuova società o l’incorporazione in una società di una o più società preesistenti”. L’art. 2504 bis c.c., comma 1 – si aggiunge – stabilisce che in capo alla società che risulta dalla fusione o a quella incorporante proseguono i rapporti giuridici, anche processuali, delle società partecipanti anteriori alla fusione”.

In esito a queste osservazioni, la ricorrente rileva che “la scissione e la successiva fusione in esame rappresentano vicende organizzative delle Banche – non traslativa”.

Il secondo motivo assume vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Il Tribunale non ha considerato – così si rileva – che “il contratto di mutuo azionato è rubricato al n. ***** e risulta regolarmente citato a pag. 76 dell’allegato D dell’atto di scissione parziale… composto di complessive 182 pag. e lo stesso numero ***** (riportato alla pag. 76 dell’allegato D dello stesso atto) risulta correttamente indicato ne conteggio ex art. 2855 c.c.”.

5.- In relazione al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che, a guardare la fattispecie concreta nel suo insieme (scissione parziale più fusione per incorporazione), risulta che il credito ex mutuo di cui si discute è transitato da Sedicibanca a Intesa San Paolo Provis (comunque soggetti giuridici tra loro diversi); e che, a guardarla poi in termini scomposti, la fattispecie risulta articolata – oltre che da una fusione per incorporazione, che, secondo i recenti sviluppi interpretativi della giurisprudenza di questa Corte, costituisce invero un fenomeno “non estintivo”, ma solamente “evolutivo-modificativo” dell’ente (Cass., 12 febbraio 2019, n. 4042) – da una scissione, che comunque appare determinare un passaggio del credito da una a un’altra società.

Rileva, inoltre, che la norma dell’art. 57 TUB non propone espressioni normative intese a regolare il punto dell’efficacia e opponibilità della scissione nei confronti dei debitori che “passano” da una all’altra società. E pure che la normativa di diritto comune in materia scissione non pare richiamare, tra i più e tanti rinvii che fa alle norme della fusione, la norma dell’art. 2504 bis (per l’appunto relativa alla prosecuzione dei rapporti attivi e passivi “anteriori alla fusione”), che pure la ricorrente invoca.

Rileva, in via ulteriore, che – secondo quanto tradizionale e corrente nel lessico della civilistica italiana – il termine “cessione” (di cui, tra le altre, alla norma dell’art. 58 TUB) viene utilizzato, anche dal legislatore, in modo promiscuo (risultando, così, polisemica): sia per indicare l’atto di disposizione del credito (in un’ottica propriamente circolatoria, cioè), sia pure per indicare la modifica del lato attivo del rapporto obbligatorio (in tale modo riguardosi, e dunque pure disciplinando, il solo profilo effettuale di una vicenda comunque determinata).

Rilevata la delicatezza e importanza dei profili sottesi al primo motivo di ricorso, il Collegio constata altresì che non constano precedenti in termini nella giurisprudenza di questa Corte.

6.- A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, il Collegio rileva, pertanto, di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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