L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purche' sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e' limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorche' sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualita'; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, pero' soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.33474 del 11/11/2021
Ai sensi dell’art. 55 della Legge fallimentare, i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, per cui al creditore non sono riconosciuti gli interessi che erano destinati ad offrire una remunerazione del capitale parametrata all’originaria durata del contratto di mutuo. All’originaria composizione contrattuale si sostituisce la norma inderogabile di legge: in particolare, quella dell’art. 2855 c.c., come pure espressamente richiamata dall’art. 54 della Legge fallimentare.
Ne deriva che potranno trovare collocazione privilegiata ipotecaria solo gli interessi maturati sulle quote di capitale scadute e insolute nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Nel caso di un piano di ammortamento “alla francese”, essendo composto da una quota capitale crescente nel tempo e di una quota interessi decrescente, ogni rata, in sostanza, incorpora interessi corrispettivi non ancora maturati, Che, come tali, non sono da riconducibili alla norma dell’art. 2855 c.c.