LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12359-2018 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE PIZZUTI;
– ricorrente –
contro
B.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA GIULIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe, per quel che qui rileva, la Corte d’appello, compensati per 1/3 le spese del doppio grado, condannò l’appellante B.L.M. a rifondere all’appellato V.G. i restanti 2/3, liquidati in complessive Euro 5.333,00, oltre accessori;
che avverso la statuizione d’appello propone ricorso il V. e che la controparte si oppone con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
considerato che con l’unitaria censura viene denunziata violazione dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 75 disp. att. c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, e del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice d’appello determinato la misura dei compensi in misura inferiore al minimo, tenuto conto del valore della causa (indeterminato medio), senza distinguere tra diritti e onorari; considerato che in via di preliminarietà il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale;
considerato che il Collegio rileva la mancanza d’idonea procura legittimante il ricorso in cassazione, per le ragioni di cui appresso:
a) già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998, si ebbe a precisare che la procura per il ricorso per cassazione – che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione – è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Rv. 512340);
b) successivamente, si è ulteriormente chiarito che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., nè, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., persista la validità della procura per il giudizio di appello (Sez. 6, n. 19226, 11/9/2014, Rv. 633148; conf., Sez. 3, n. 58/2016); con la conseguenza che è inidonea allo scopo, e causa d’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Sez. 1, n. 13558, 30/7/2012, Rv. 623518);
c) non si è mancato di spiegare le ragioni che impongono specialità e posteriorità rispetto alla sentenza fatta oggetto del ricorso, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado (Sez. 3, n. 27540, 21/11/2017, Rv. 646468);
d) nel caso in esame, il Collegio ha avuto modo di constatare per visione diretta (la natura della questione impone al giudice di legittimità la conoscenza del fatto processuale) che la procura, spillata al ricorso, dopo l’ultima pagina di esso, costituisce mera riproduzione fotostatica di quella rilasciata dal V. all’avv. Pasquale Pizzuti per il giudizio di merito, di talchè risulta per tabulas sprovvista della qualità sopra chiarita e proprio per questo:
– è priva di data;
– manca qualunque riferimento specifico al ricorso per cassazione;
– evoca una rappresentanza e difesa “in ogni fase e grado del presente giudizio nonchè nei gradi successivi, nel procedimento esecutivo, mobiliare o immobiliare o anche presso terzi, a deferire interrogatorio formale o giuramento decisorio, con più ampia facoltà compresa quella di proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi…”, chiaramente riferita al giudizio di merito e largamente inconferente rispetto a quello di legittimità;
ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile stante la inesistenza di procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione;
considerato che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo – tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte – seguono la soccombenza; considerato che – secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ‘ad litem’ o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, cosicchè le spese processuali vanno poste a carico del medesimo; ciò a differenza di quanto avviene nel diverso caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, nel quale l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida (ma, tuttavia, esistente), è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (S.U., n. 10706, 10/5/2006, Rv. 589872; conf., ex multis, Sez. 3, n. 961/2009; Sez. L., n. 11551/2015 – in un caso identico -; Sez. 3, n. 58/2016; Sez. 6, n. 27530/2017; Sez. 3, n. 13055/2018);
considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’avvocato Pasquale Pizzuti, in proprio, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019