LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28417/2014 proposto da:
Fruttagel S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Conca d’Oro n. 184, presso lo studio dell’avvocato Discepolo Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sabadini Riccardo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via D. Morichini n. 41, presso lo studio dell’avvocato Romano Michele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Ianni Lucilla, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 341/2012 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 05/03/2012 e l’ordinanza della CORTE di APPELLO di ANCONA depositata il 1/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 341/2012 depositata il 5-3-2012, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda proposta da Fruttagel s.c.p.a. nei confronti della Regione Marche e diretta ad ottenere il pagamento, a titolo di contributo previsto dal piano di sviluppo rurale 2000-2006, della somma di Euro 344.392,38, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Il Tribunale, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, rilevava che gli interventi in relazione ai quali era chiesto il rimborso erano stati materialmente realizzati dopo la richiesta di finanziamento, ma erano stati già concordati con i rispettivi fornitori mediante contratti stipulati prima della domanda, accompagnati peraltro dal pagamento di caparre. Il Giudice di primo grado riteneva pertanto che non fosse dovuto il rimborso, atteso che gli interventi oggetto di causa erano già stati autonomamente decisi dall’imprenditore e si doveva presumere che sarebbero stati attuati anche senza l’aiuto pubblico.
2. Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. depositata in data 1-4-2014 e non notificata la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Fruttagel s.c.p.a..
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 341/2012, oggetto di appello deciso con l’ordinanza della CORTE di APPELLO di ANCONA emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e depositata il 1/4/2014, Fruttagel s.c.p.a. propone ricorso, affidato a quattro motivi, resistiti con controricorso dalla Regione Marche.
4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata in data 5-11-2018 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, assunta in decisione all’udienza del 3-10-2018, preso atto del deposito in data 10 ottobre 2018 di istanza di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e richiesta di rimessione sul ruolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata si ponga in contrasto sia con le previsioni del sopravvenuto l’art. 6 REG. CE 17106/2014, n. 651/2014, a norma del quale sussiste “un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiano ha presentato domanda”, sia con lo stesso bando emanato dalla Regione Marche (bando di attuazione della misura G, est. 4 punto 14), che esclude dal finanziamento unicamente gli investimenti già realizzati prima della presentazione della domanda.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 1326 e 1327 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la violazione/falsa applicazione dell’art. 1386 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva la ricorrente che le opere per cui era stato richiesto il contributo sono state materialmente realizzate dopo la richiesta di contributi, come affermato dal Giudice, il quale non ha tratto da tale circostanza le corrette conseguenze giuridiche. il Giudice ha omesso di considerare che, in base al positivo o negativo esito della domanda stessa di ammissione a contributo, la ricorrente ben avrebbe potuto non dare seguito al contratto in caso di mancata concessione e, quale recedente, avrebbe semplicemente perso la caparra data, così come previsto dall’art. 1386 c.c..
3. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 1655,1665 e 1671 c.c.; dell’art. 1376 c.c. e, in subordine, dell’art. 1378 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Censura la ricorrente la mera equivalenza, che assume abbia affermato il Giudice di merito, tra la produzione di effetti obbligatori e la mancanza di effetto di incentivazione.
4. Con il quarto motivo denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione/falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta la ricorrente omessa motivazione circa la mancata ammissione della prova per testi dalla stessa articolata in ordine al momento di conclusione dei contratti a cui i contributi oggetto del contendere si riferiscono.
5. Con atto di data 5-9-2018, depositato in Cancelleria il 10-102018, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti e dalla parte ricorrente, ed è stata accettata, con le medesime modalità.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019
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