LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9354-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
STIRERIA DUE BI DI C.M. E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 15 presso lo studio dell’avvocato FRATTICCI ENNIO, rappresentata e difesa dall’avvocato VILLANI PIERO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2574/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
che la CTP accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate relativo ad IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2004;
che la CTR respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che “le dichiarazioni agli atti rese dal sig. M.R. per la società Sintek2006 attestano che, per quanto riguarda le fatture relative all’anno 2004, ricordava di aver effettivamente lavorato per la stireria Due Bi. Pertanto, il Collegio reputa che non sussistano elementi sufficienti agli atti per condividere l’impostazione proposta dall’amministrazione in merito all’asserita inesistenza delle operazioni relative all’anno 2004, di cui si tratta nell’avviso di accertamento”.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di ricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la società contribuente chiedeva con controricorso che fosse dichiarato inammissibile o rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25, artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto alla distribuzione dell’onere della prova in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, nonchè dell’art. 116 c.p.c. con riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dal sig. M.;
con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce omesso esame di un fatto oggetto di discussione e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto le prestazioni descritte in fattura non potevano – con elevatissima probabilità – essere state eseguite dalla Sintek 2006 per tutte le ragioni descritte nel PVC, ragioni che si saldavano in termini probabilistici con la dichiarazione del legale rappresentante della Stireria Due Bi di aver ricevuto fatture false dalla stessa ditta per il 2006.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che non vi è simmetria, nè automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati e che, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 44 del 2012 (avente portata retroattiva, in quanto più favorevole del previgente L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis), i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetti di rettifica, con la conseguenza che spetta al contribuente provare la diretta afferenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati (Cass. 17 luglio 2018, n. 19000); è stato altresì affermato che in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia: nella specie la CTR non ha dimostrato di aver fatto buon uso di tale principio in quanto occorre che il contribuente offra una prova specifica e precisa che le fatture non si riferiscano a fatture per operazioni inesistenti e tale prova ragionevolmente non può essere costituita dalle mere dichiarazioni dello stesso soggetto che ha emesso le fatture contestate;
ritenuto dunque che il primo motivo di ricorso è fondato e pertanto, assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019