LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23773-2016 proposto da:
COSTRUZIONI AZZURRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 232, presso lo studio dell’avvocato MACCARONE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIBOTTI FLORINDO;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI GIULIANOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 266/2016 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA, depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Costruzioni Azzurra spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo l’ingiunzione di pagamento n. 37317 emessa dalla SO.G.E.T, società incaricata per la riscossione dei tributi dal Comune di Giulianova, e relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili, sanzioni, interessi e compensi di riscossione per gli anni 2009 e 2010.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che i prodromici avvisi di accertamento risultavano regolarmente notificati e non impugnati.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente; la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello osservando che il motivo di gravame incentrato sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti impositivi era nuovo, e che l’errata indicazione del numero civico non era causa di nullità della notifica ma rappresentava una mera irregolarità sanata dalla sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Costruzioni Azzurra spa, affidandosi ad un unico motivo. Si è costituito il Comune di Giulianova depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione degli artt. 145,160 e 221 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39. In particolare, sostiene la ricorrente che le notifiche degli avvisi di accertamento non erano valide in quanto effettuate ad un indirizzo diverso dalla sede della società, e gli avvisi recavano una firma illeggibile senza che fosse stata indicata la qualità del sottoscrittore. Si sostiene inoltre che, essendo stata presentata querela di falso della relata davanti al competente Tribunale, la CTR avrebbe dovuto sospendere il procedimento sino alla definizione del giudizio di falso.
2. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (cfr da ultimo Cass.319/2019), va esaminato prioritariamente il profilo del motivo che attiene alla regolarità della notifica.
3. Tale profilo è fondato.
3.1 E’ pacifico che gli avvisi di accertamento prodromici all’ingiunzione siano stati notificati alla società all’indirizzo di *****, anzichè presso la sede della società risultante dall’anagrafe tributaria in *****. Così come è processualmente accertato che le sottoscrizioni apposte negli avvisi delle raccomandate non erano intellegibili e non riportavano il nominativo del consegnatario.
3.2 Per giurisprudenza consolidata (cfr, tra le tante, Cass. S.U.9962/2010) “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7,comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.
3.3 La notifica a mezzo del servizio postale a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata è, quindi, valida ma solo se l’atto è “consegnato all’indirizzo del destinatario”.
3.4 Nella fattispecie gli avvisi di ricevimento con sottoscrizione illeggibile e non collegata ad alcuna qualifica del destinatario, sono stati invece recapitati ad un indirizzo diverso dalla sede della società (per differente numero civico) sicchè la CTR, nell’aver configurato l’errata indicazione nella relata di notifica del numero civico dell’indirizzo del destinatario ” una mera irregolarità”, non si è uniformata al suesposto principio.
4. In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va quindi cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla ricorrente.
5. Le spese relative alle fasi di merito vanno interamente compensate tra le parti avuto riguardo agli esiti dei giudizi di primo e secondo grado. Il Comune di Giulianova va invece condannato al pagamento delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla società contribuente;
– Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.900 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa interamente tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019