Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.13872 del 22/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3567-2014 proposto da:

L.R., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 760/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2013 R.G.N. 202/2009+1.

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 28 gennaio 2013 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione n. 859/2008 del Tribunale in sede, così disponeva: dichiarava che avevano diritto ai benefici di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13,comma 8, mediante la moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dei rispettivi periodi di esposizione (indicati specificamente in dispositivo) C.C., + ALTRI OMESSI; dichiarava cessata la materia del contendere in merito alla posizione di B.R.; compensava le spese di lite;

2. la Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in questa sede, riteneva che dalle risultanze della espletata istruttoria (prova testimoniale e supplemento di consulenza tecnica disposto in appello) era rimasta dimostrata la esposizione qualificata all’amianto dei lavoratori sopra indicati mentre l’appello proposto da M.G., Ma.Gi., T.P., L.R. e Le.Gi. era infondato con la conferma della decisione del primo giudice di rigetto della loro domanda (unitamente a quella di altri) volta al riconoscimento del beneficio L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, non essendo stata provata la detta esposizione qualificata;

3. per la cassazione di tale decisione propongono ricorso gli epigrafati ricorrenti, in particolare: P.A., + ALTRI OMESSI affidato a quattro motivi;

4. l’INPS ha resistito con controricorso;

5. i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

6. con l’unico motivo di ricorso C.C., + ALTRI OMESSI, deducono omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico sin dalla decorrenza originaria ed al pagamento dei relativi arretrati (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in quanto la Corte di merito, pur riconoscendo l’esposizione qlificata all’amianto di essi ricorrenti, poi, aveva omesso di pronunciarsi sulla menzionata domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadita nelle conclusioni dell’appello;

7. il motivo è fondato. Effettivamente l’impugnata sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riliquidazione della pensione in godimento e di liquidazione degli arretrati; peraltro, non risulta cessata la materia del contendere non essendo accertabile in questa sede se l’INPS abbia provveduto alla corretta riliquidazione della pensione e corrisposto gli arretrati dovuti ai ricorrenti alla luce dei rilievi contenuti nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. da questi ultimi depositata;

8. T.P., L.R., Le.Gi., Ma.Gi. e M.G. deducono con i quattro motivi di ricorso (nella numerazione del ricorso, da 2 a 5):

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. nonchè artt. 2697,2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte territoriale fatto malgoverno delle risultanze istruttorie;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice del gravame confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda con una motivazione solo apparente, senza alcun riferimento alle censure mosse nell’appello;

3) omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo la Corte territoriale omesso di valutare le circostanze di fatto esposte nelle censure mosse alla sentenza di primo grado e le risultanze della CTU dell’ing. Ba., in particolare che: il M. girava continuamente in tutti i reparti di produzione; il T., il L. ed il Le. avevano operato in via continuativa a contatto con l’amianto in occasione degli accessi ai vari reparti; il Ma. era stato impiegato anche nei reparti di produzione;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 61,62,115,116,201,212,213,421,441, e 437 c.p.c., artt. 2697 e 2721 c.c., del principio del giusto processo e della parità delle armi (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) non avendo la Corte d’appello ammesso ulteriori testimoni, acquisito altra documentazione presso l’INAIL, la USL competente e la ex datrice di lavoro Montefibre s.p.a.;

9. il primo motivo è inammissibile in quanto – nonostante il richiamo a violazioni di legge contenuto nell’intestazione – finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede. Ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

10. il secondo motivo è infondato perchè la motivazione esiste e non è affatto apparente avendo la Corte territoriale precisato: quanto al M., che il suo ruolo di coordinamento tra manutenzione e produzione non implicava una esposizione indiretta nè, tantomeno, diretta all’amianto non essendo emersa una sua presenza agli interventi di manutenzione e non rilevando il fatto che gli assistenti fossero dei sostituti dei capireparto e dei coordinatori dei vari reparti non essendo stata provata la frequente vicinanza/prossimità agli interventi; quanto al T., al L. ed al Le. che dalla prova testimoniale espletata non era risultata la manipolazione di mca, ad esempio con piegamento e taglio di mca (da ritenersi sporadica) in quanto in laboratorio avveniva lo spostamento di piccoli recipienti rivestiti di amianto e dalla CTU espletata tale movimentazione era effettuata solo per un’ora al giorno; quanto al Ma. valevano le stesse considerazioni per il periodo in cui era stato adibito al servizio “tempi e metodi” durante il quale la presenza in reparto era limitata ad un’ora al giorno in media;

11. inammissibile è il terzo motivo non presentando alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134applicabile al caso in esame – ai sensi dell’art. 54, comma 3 D.L. cit. – essendo stata pubblicata l’impugnata sentenza dopo l’11 settembre 2012) così come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. SU n. 8053 del 07/04/2014) finendo con il lamentare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, peraltro, senza considerare che i fatti la cui considerazione sarebbe stata omessa, a ben vedere, erano stati valutati nell’impugnata sentenza come è dato rilevare dalla lettura della motivazione sopra riportata;

12. infine, il quarto motivo è infondato in quanto nel corso dell’istruttoria espletata erano stati escussi diversi testi ed era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio ed un supplemento alla stessa sicchè tanto il giudice di primo grado che la Corte d’appello, con una valutazione non sindacabile in questa, avevano ritenuto superflua una ulteriore attività istruttoria evidentemente ritenendo raggiunta la prova per alcuni lavoratori e non per altri dell’esposizione qualificata all’amianto nel corso dell’attività lavorativa;

13. pertanto, va accolto il motivo di ricorso proposto da P.A., + ALTRI OMESSI mentre sono da rigettare i motivi di ricorso proposti da T.P., L.R., Le.Gi., Ma.Gi. e M.G. sicchè l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e con riferimento ai predetti ricorrenti con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

14. non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il motivo di ricorso proposto da P.A., + ALTRI OMESSI; rigetta i motivi di ricorso proposti da T.P., L.R., Le.Gi., Ma.Gi. e M.G., cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472