LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19673/2018 proposto da:
I.E.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato D’Angelo Vittorio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, del 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/03/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2018, I.E.A., cittadino nigeriano, impugnava innanzi al Tribunale di Ancona il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria.
Riferiva di essere fuggito dal proprio paese in quanto vittima delle persecuzioni di uno zio paterno musulmano, cui era rimasto affidato dopo la morte del padre e dopo la fuga della madre che, cristiana, aveva tentato invano di convertire la famiglia del marito.
Lo zio, residente in *****, sfruttava il lavoro del ricorrente senza corrispondergli alcunchè ed aveva tenuto ai suoi danni condotte violente, per sottrarsi alle quali egli era fuggito dal proprio paese.
Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 6702/2018 rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione di dette forme di protezione.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo I.E.A..
Il Ministero dell’Interno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il ricorrente provenisse dalla città di Lagos, valutando con riferimento a tale area della Nigeria (situata nel sud-ovest del paese) le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, escludendo che in tale regione sussistessero condizioni di violenza diffusa e generalizzata;
secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, peraltro, egli viveva, sin dall’età di cinque anni, con suo zio nello stato di *****, nel nord-est della Nigeria.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Ancona nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, ha fatto riferimento alla situazione della città di Lagos, situata nel sud – ovest della Nigeria. Alla stregua delle informazioni elaborate sulla base dei rapporti dell’UNCHR, il quale dava indicazioni di non rimpatrio per i cittadini provenienti dagli stati settentrionali di ***** nonchè del report EASO COI del 4 settembre 2017, dal quale risultava come i territori del sud-ovest fossero i più sicuri, il tribunale ha conseguentemente ritenuto di non dover riconoscere la protezione internazionale, nè quella sussidiaria al ricorrente, sulla base del presupposto che lo stesso provenisse da una città che poteva essere considerata sicura.
In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale, peraltro, il ricorrente aveva dichiarato di essere nato nella città di Lagos, ma di aver vissuto dall’età di cinque anni con uno zio paterno, che viveva nello stato di *****.
Il Tribunale ha dunque omesso di considerare il fatto che il ricorrente, pur essendo nato a Lagos si era trasferito sin dall’età di cinque anni nella regione di *****, situata nel nord della Nigeria, fatto che ha carattere decisivo, in considerazione delle condizioni assai differenti ravvisabili nei diversi stati di tale vasto paese, di cui dà atto lo stesso Tribunale nel provvedimento impugnato.
In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, al tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019