LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7283-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5304/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza depositata il 6 ottobre 2015, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda risarcitoria proposta da UnipolSai nei confronti di Poste Italiane con riferimento a un assegno di traenza non trasferibile. Emesso su conto corrente acceso presso la UGF Banca e inviato per posta ordinaria all’indirizzo del beneficiario, tale assegno era stato tuttavia negoziato da Poste Italiane in favore di persona diversa, che lo aveva presentato all’incasso avvalendosi di documenti contraffatti.
2.- La Corte di Appello di Roma, con pronuncia pubblicata il 4 agosto 2017, ha accolto l’appello proposto da UnipolSai, condannando Poste Italiane a versare, a titolo risarcitorio, la somma portata sul titolo, più interesse legali sino al saldo.
3.- Avverso la decisione della Corte di Appello è insorta Poste Italiane, che ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, UnipolSai.
Entrambe le parti hanno inoltre depositato memorie.
4.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini qui in appresso riportati.
Primo motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, violazione e falsa applicazione degli art. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza di Poste nell’esecuzione del pagamento e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti”. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio – mancata prova del danno”.
3.- Terzo motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83 e del D.M. 26 febbraio 2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1, e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti”.
4.- A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, il Collegio rileva di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019