Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13943 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16156-2018 proposto da:

INVITALIA PARTECIPAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N. 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RANDSTAD ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8 presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO QUARTO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4909/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE GIANNITI.

RILEVATO

CHE 1. Invitalia Partecipazioni s.p.a. (già Sviluppo Italia s.p.a.) ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 4909/2017 della Corte di Appello di Milano che, rigettando l’impugnazione proposta da Sviluppo Italia Campania s.p.a. in liquidazione, ha integralmente confermato la sentenza n. 9689/2014 del Tribunale di Milano (che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da Sviluppo Italia nei confronti di Ranstad Italia s.p.a., in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stipulazione di due contratti di somministrazione lavoro, poi dichiarati irregolari dal Tribunale di Napoli con sentenza non ancora passata in giudicato – rappresentate dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Renzullo, disposta dal Tribunale di Napoli con la stessa citata sentenza).

2. Randstad Italia ha resistito con controricorso.

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha presentato memoria a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un solo motivo con il quale Invitalia Partecipazioni denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20,commi 3 e 4, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che il legislatore non ha previsto alcun dovere della società di somministrazione di collaborare – anche attraverso l’assolvimento di obblighi di cooperazione, correttezza e buona fede – alla corretta formazione del contratto di somministrazione di lavoro nel rispetto dell’art. 20 del D.L. cit.

La società ricorrente sostiene che la Corte di merito ha errato nell’affermare: sia che il somministratore di lavoro, poichè non ha altro che recepire le indicazioni delle causali così come fornitegli dall’utilizzatore, non ha alcun obbligo ulteriore, rispetto a quelli derivanti dalla legge o dal contratto; sia che gli obblighi informativi, che eventualmente possono discendere dall’applicazione della clausola generale di buona fede, riguardano esclusivamente le informazioni, che la controparte non può acquisire aliunde, tenendo una condotta mediamente diligente.

Deduce la società ricorrente che Randstad è incorsa nella violazione non solo delle prescrizioni di cui all’art. 20 cit., ma anche degli obblighi di correttezza e buona fede, non informandola che l’indicazione dei motivi, così come formulata, non fosse idonea, ponendo in essere contratti irregolari e non tutelando gli interessi del lavoratore somministrato.

Rileva infine la ricorrente che anche il Tribunale del lavoro di Napoli ha precisato che l’onere di indicare le ragioni che giustifichino il ricorso alla somministrazione sussiste sia per il somministratore che per l’utilizzatore.

2. Ai fini dell’inquadramento della fattispecie sottesa al menzionato motivo di ricorso, si ripercorrono i presupposti fattuali, quali emergono dalla sentenza impugnata.

Invitalia fin dal 2004, per far fronte alla sua attività istituzionale (istruzione e valutazione delle domande di concessione di agevolazioni economiche per lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità in aree svantaggiate ex D.Lgs. n. 185 del 2000), ha incominciato a rivolgersi a imprese di intermediazione di lavoro, chiedendo ed ottenendo la somministrazione di lavoratori a tempo determinato. Nel corso del tempo, il ricorso alla manodopera somministrata è andato intensificandosi. Fu così che l’allora Sviluppo Italia spa ha deciso di procedere a concludere accordi quadro con le principali imprese di intermediazione di lavoro, tra i quali quello concluso il 23/6/2006 la Randstad Italia.

Al suddetto accordo quadro hanno fatto seguito, tra SI Campania e Randstad, singoli contratti di somministrazione. In particolare, per quanto concerne la lavoratrice Renzullo, Randstad ha stipulato: contratti di lavoro con la R. per il periodo decorrente dal mese di aprile 2006 fino al mese di giugno 2008; e, contestualmente, due contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato con la SI Campania (entrambi poi prorogati per 3 volte). In detti contratti le ragioni poste a base della somministrazione venivano indicate con la seguente dicitura: “Casi previsti dalla contrattazione collettiva (picco di attività) – attuazione d. lgs. 185/2000”.

Nel 2010 la R. ha fatto ricorso al giudice del lavoro di Napoli, chiedendo accertarsi la irregolarità dei suddetti contratti di somministrazione e conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice sin dall’inizio della somministrazione. Il Tribunale del lavoro di Napoli con sentenza n. 4747/2011, ritenuti irregolari i contratti di somministrazione, ha disposto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra SI Campania e la R., condannando la società utilizzatrice alla ricostruzione della carriera della R. ed al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data di costituzione del rapporto.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la questione di diritto, sottesa al ricorso, non avendo formato oggetto di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, ha rilevanza nomofilattica, di talchè dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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