Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14227 del 24/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6275/2014 proposto da:

Agro Invest s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valsesia n. 40, presso lo studio dell’avvocato D’Ambrosio Aniello Maria, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’Ambrosio Gaetano, con procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Scafati, in persona del sindaco p.t.; V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 22.9.08 V.M., premesso che i terreni di cui era proprietaria in ***** erano stati oggetto di decreto d’espropriazione emesso dalla Agrinvest s.p.a. (delegata dal Comune di Scafati a svolgere ogni attività amministrativa e tecnica funzionale all’esproprio, compresa l’adozione del decreto) con determinazione dell’indennità provvisoria, convenne innanzi alla Corte d’appello di Salerno la Agroinvest s.p.a. e il Comune di Scafati e, lamentando l’esiguità di quella provvisoria, ne chiese la condanna al pagamento dell’indennità d’esproprio. Si costituì la società convenuta, resistendo alla domanda.

Con sentenza del 30.1.13, la Corte d’appello condannò la società convenuta al pagamento della somma di Euro 353.811,33 a titolo di indennità definitiva d’espropriazione.

La Agrinvest s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si sono costituiti gli intimati, ai quali il ricorso è stato regolarmente notificato con il servizio postale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19,D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54,D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 120 e art. 100 c.p.c., nonchè insufficiente e carente motivazione su un punto decisivo, in quanto la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa ricorrente, richiamando l’ampiezza e i “pregnanti” contenuti della delega conferita dal Comune alla medesima ricorrente, mentre il Comune di Scafati è stato l’unico beneficiario dell’espropriazione.

Con il secondo motivo è denunziata, in via gradata, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37,comma 1 e della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, lamentando che la Corte territoriale non ha applicato la riduzione del 25%, di cui al predetto art. 2, ritenendo che quest’ultima norma, in quanto modificativa del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, seguisse la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 dello stesso decreto, considerato altresì che la retroattività della medesima norma concerne i procedimenti amministratici e non i giudizi.

Al riguardo, la ricorrente espone che il suddetto art. 2 contempla una speciale fattispecie di retroattività della stessa disposizione, diversa da quella di cui al citato art. 57 e che, comunque, era da ritenere ancora pendente il procedimento amministrativo anche nel corso del giudizio d’opposizione alla stima in questione.

Il primo motivo è inammissibile poichè la doglianza sul difetto di legittimazione passiva è generica.

Al riguardo, premesso che la Corte d’appello ha affermato che Agroinvest s.p.a. è tenuta al deposito dell’indennità d’esproprio, nel ricorso non si riporta quando la questione della legittimazione (che comporta indagini di merito) ed in che termini sia stata posta (cfr. Cass. n. 27327 del 2016). Inoltre, il ricorso non riporta in che termini la delega sia stata conferita, e se vi sia stato un accordo a rilevanza esterna che abbia trasferito la procedura espropriativa dal Comune ad un delegato.

Il secondo motivo appare infondato, in quanto il D.P.R. n. 321, art. 37, è stato correttamente applicato riguardo all’efficacia delle norme dello stesso decreto ai soli procedimenti amministrativi in corso e non anche ai giudizi. Al riguardo, il rilievo per cui, invece, nella fattispecie sarebbe ancora pendente il procedimento, pur nel corso del giudizio, è priva di fondamento in quanto il legislatore ha inteso chiaramente distinguere l’ipotesi della pendenza del procedimento amministrativo da quella della pendenza del giudizio, proprio per disciplinare l’efficacia retroattiva del suddetto art. 37.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019

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