Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14243 del 24/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7847/2018 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Firenze, presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Ballerini, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elett.te domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2019 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

FATTI DI CAUSA

D.K. – cittadino ***** – impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che aveva rigettato l’istanza di protezione internazionale con ricorso respinto dal Tribunale di Torino, che ritenne i fatti narrati dal ricorrente relativi a vicende private, mentre il timore manifestato non era sussumibile nella fattispecie relativa alla protezione umanitaria.

Il K. propose appello che, con sentenza del 5.9.17, fu rigettato dalla Corte d’appello di Torino, osservando che: in adesione alla motivazione del Tribunale, i fatti allegati dal ricorrente non integravano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, anche in considerazione del fatto che in Mali, all’attualità, la situazione di instabilità era localizzata nelle zone settentrionali, mentre il resto del Paese era tornato sotto il controllo del Governo; i fatti narrati dal ricorrente non legittimavano la protezione umanitaria. Il K. ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,in quanto la Corte d’appello ha omesso di esercitare i poteri ufficiosi istruttori in ordine alla situazione attuale del Gambia, senza aver riscontrato che il Paese versava in stato d’emergenza e d’insicurezza – anche oggetto di attacchi terroristici – come decretato dal Governo, e desumibile dal rapporto di Amnesty International.

Con il secondo motivo è denunziata violazione dell’art. 5, comma 6, del TU Imm., in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, ai fini del permesso umanitario, delle vendette private che minacciano il ricorrente e della suddetta situazione socio-politica del Mali.

Il primo motivo è inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha esaminato la situazione del Mali e la motivazione non è fatta oggetto di censura sia in relazione alle deduzioni svolte in appello, sia in relazione a fatti erronei o travisati che non risultano affermati e neanche contestati dal ricorrente.

Il motivo è comunque infondato, in quanto il ricorrente si duole del mancato esercizio dei poteri istruttori dei giudici del merito, laddove invece la Corte d’appello ha deciso utilizzando le informative contenute nel report indicato in motivazione dal quale si evince che la situazione d’instabilità è localizzata nelle zone settentrionali del Paese, come peraltro riportato nel rapporto di Amnesty International richiamato nel ricorso.

Parimenti inammissibile il secondo motivo, afferente alla protezione umanitaria, poichè non è allegata la situazione di vulnerabilità del ricorrente il quale genericamente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato la sua, non meglio precisata, “vulnerabilità oggettiva”. Il motivo invoca, comunque, genericamente la situazione interna del Mali a sostegno dei presupposti del permesso umanitario che alla luce della motivazione della Corte territoriale, come detto, non è caratterizzata da violenza generalizzata concretizzante una minaccia per il ricorrente.

Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – secondo cui il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio. Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza (Cass., n. 3016/19).

Nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica situazione di rischio personale o di vulnerabilità da legittimare ulteriori accertamenti rispetto a quelli esaminati nella sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472