LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 972-2015 proposto da:
FARDEF PISCINE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LODOVICO FABRIS;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIARA SALVADOR, ALESSANDRO MARIA PAGOTTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2516/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
– il Condominio ***** chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la Fardef Piscine s.r.l.;
– deduceva che fra le parti era intercorso contratto d’appalto per la realizzazione di una piscina e pavimentazione circostante;
– che l’opera, consegnata in ritardo, presentava vizi e difetti;
– chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della penale per il ritardo e della somma occorrente per la eliminazione dei vizi;
-la convenuta, costituendosi, eccepiva la prescrizione dell’azione ex art. 1667 e 1668 c.c. e chiedeva la condanna del Condominio al pagamento del corrispettivo ancora dovuto;
– chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio Posa Organizzata s.n.c. di F.L. & C., alla quale aveva affidato la realizzazione della pavimentazione;
– Posa Organizzata, nel frattempo, aveva a sua volta convenuto in giudizio Fardef per il pagamento del compenso;
– autorizzata ed eseguita la chiamata, i due giudizi erano riuniti;
– per quanto ancora interessa in questa sede, il tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appaltatore, accertava la responsabilità dell’impresa per i vizi, determinava i rispettivi crediti e condannava l’impresa al pagamento della differenza, con compensazione delle spese di lite;
– la corte d’appello accoglieva in parte l’appello proposto da Fardef, riducendo il credito del condominio;
– in quanto alla prescrizione la corte di merito riconosceva che i vizi denunciati dalla committente, così come accertati in corso di causa, dovevano ricondursi alla previsione dell’art. 1669 c.c., aggiungendo che la prescrizione sancita da tale norma non era stata opposta dall’appaltatore;
-per la cassazione della sentenza Fardef Piscine s.r.l. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, cui il Condominio ***** ha resistito con controricorso;
– Posa Organizzata s.n.c. è rimasta intimata;
– la ricorrente e il resistente hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
-l’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2934 e 1669 c.c. e dell’art. 167c.p.c., art. 112c.p.c., comma 1 e art. 113 c.p.c.;
– la corte d’appello, una volta qualificata l’azione di controparte quale azione proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c., avrebbe dovuto comunque pronunciare sulla eccezione di prescrizione sollevata dall’impresa;
– il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata ex art. 1667 e 1668 c.c. era irrilevante “posto che la qualificazione giuridica del fatto controverso e così l’individuazione della relativa disciplina, anche con riguardo alla prescrizione del diritto fatto valere, è riservata ex art. 113 al giudice”;
– il motivo è infondato;
– la sentenza, nell’esaminare l’eccezione nella prospettiva dell’azione ex art. 1667 c.c., ha riconosciuto che l’azione, esercitata con citazione notificata a fine giugno 1999 in relazione a lavori terminati ai primi di luglio 1996, non era prescritta;
– a tal fine ha riconosciuto idonee a interrompere la prescrizione le raccomandate del 19 maggio 1997 e 2 del giugno 1997, escludendo invece l’idoneità, ai fini della interruzione, di una terza raccomandata del 17 luglio 1997;
– tale riconoscimento dell’effetto interruttivo non ha costituito oggetto di censura;
– ha poi negato il decorso della prescrizione in base al prioritario rilievo che i vizi dell’opera, dipendenti da cedimenti differenziali diffusi del massetto, dovevano ricondursi nell’ambito dell’art. 1669 c.c.;
– ha riconosciuto che la reale scoperta di tale natura del vizio è avvenuta solo a causa iniziata;
– consegue da quanto sopra che l’omissione di pronuncia sulla eccezione di prescrizione, diversamente qualificata, è solo apparente;
-l’eccezione, infatti, rimaneva assorbita e superata dal rilievo che la scoperta del vizio, destinato a individuare il dies a quo del decorso del termine, è avvenuta in corso di causa;
– tale statuizione, in linea di principio coerente con la giurisprudenza di questa Corte (è infatti per definizione tempestiva la denuncia ex art. 1669 c.c. contenuta nella domanda giudiziale se la consapevolezza della gravità del vizio è acquisita nel corso del giudizio, in conseguenza dell’espletata consulenza tecnica: Cass. n. 1993/1999; n. 11740/2003), non ha costituito oggetto di censura, essendo evidentemente irrilevanti i rilievi infine proposti con la memoria, intesi a collocare in epoca precedente la consapevolezza dei vizi da parte del committente;
– in questi termini, infatti, i rilievi non evidenziano alcun errore di diritto, ma censurano inammissibilmente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, “al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 9234/2006);
– in conclusione il ricorso è rigettato con addebito di spese;
-ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019
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