LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22549-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICCOLO’ LUCCHI CLEMENTE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– resistente –
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 89/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Sassari che, in sede di opposizione ad atto di intimazione, aveva accertato l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato da cartella esattoriale emessa nei confronti di C.F. e relativa a contributi previdenziali, ritenendo estinto il credito per maturazione della prescrizione quinquennale a far data dalla notifica della stessa.
2. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ha proposto ricorso, affidato a unico articolato motivo;
3. C.F. non ha svolto attività difensiva;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. A fondamento del ricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione lamenta la violazione dell’art. 2946 c.c. Sostiene che, con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della Riscossione, si determinerebbe un effetto novativo delle obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, che resterebbero assoggettate al regime ordinario di prescrizione entro il quale l’agente della riscossione ha diritto di azionare il credito. Argomenta che la rinnovata natura dell’obbligazione a carico del debitore e del rispettivo diritto di agire per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo da parte dell’agente della riscossione risulterebbe da diversi indici normativi e sarebbe confermata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, nel quale l’agente della riscossione è riguardato come autonomo soggetto legittimato passivo dell’impugnazione proposta dal debitore e comunque responsabile in proprio in caso di mancata chiamata in causa dell’ente creditore. Ulteriormente richiama il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, che al comma 6, successivamente al discarico dall’agente della riscossione per l’accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo, prevede che qualora l’ente creditore individui l’esistenza di significativi elementi reddituali patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può riaffidare in riscossione le somme all’esecuzione, alla “condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”.
2. Va premessa l’ammissibilità del motivo, in considerazione del rilievo che le questioni di diritto che esso pone sono esaminabili per la prima volta nel giudizio di legittimità: avendo la parte tempestivamente eccepito la prescrizione al giudice è rimessa l’identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest’ultima (v. Cass. n. 3126 del 03/03/2003 e successive conformi).
3. Il motivo è infondato (si veda Cass. n. 31352 del 04/12/2018 alla quale si rinvia). Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, infatti, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016.
4. Conseguentemente, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, in luogo della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.;
5. Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili.
6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza adozione di alcun provvedimento in ordine alle spese di giudizio, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera delle parti intimate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019