Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14661 del 29/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8467/2015 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n. 104, presso la sig.ra De Angelis Antonia, rappresentata e difesa dagli avvocati Chessa Corrado, Chessa Miglior Guido, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avvocato Romanelli Lorenzo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Barbieri Fabrizio, Grosso Marco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Intesa San Paolo S.p.a., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sost.

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha chidesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza epigrafata, in riforma della contraria decisione di primo grado, ha respinto la domanda di B.M.A. nei confronti tra gli altri di Banca Generali s.p.a., intesa alla restituzione delle somme reclamate dall’attrice in relazione alla gestione della propria posizione finanziaria in essere con la convenuta, sull’assunto che del prospetto riassuntivo/rendiconto di gestione allegato alla nota 10.1.2000, con la quale l’intermediario dell’epoca comunicava alla B. di essere subentrato nella gestione della detta posizione, su cui il decidente di primo grado aveva fondato la propria decisione, non risultava “in alcun modo la produzione”, atteso che avrebbe dovuto essere espressamente calendato e numerato anche come allegato”, e che non rendeva tardivo il relativo motivo di appello la mancata contestazione della banca nella memoria di replica, “essendo com’è noto, tale atto destinato alla mera illustrazione delle difese già svolte”.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla B. sulla base di due motivi di ricorso, cui si oppone con controricorso la banca, non avendo le altre parti intimate svolto attività difensiva.

Requisitorie scritte del P.M. ex art. 380-bisl c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Invertendo l’ordine espositivo dei motivi in adesione al principio della ragione più liquida reputa il collegio che possa essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in guisa del quale la B. deduce, tra l’altro, che la produzione del prospetto riassuntivo/rendiconto di gestione allegato alla nota 10.1.2000 non avrebbe potuto essere giudicata intempestiva dalla Corte d’Appello, poichè, di seguito al richiamo fattovi a pag. 5 della propria comparsa conclusionale – “… così come non è espressamente disconosciuta la sottoscrizione del Dott. P.P. contenuta nella nota 10 gennaio 2000 da Intesa Italia Sim alla signora B. (documento “i” prodotto dall’attrice) alla quale è allegato il rendiconto annuale dell’investimento pari, alla data del 31 dicembre 1999, a Lire 218.417.000" -, “la mancata replica sul punto costituisce implicita ammissione da parte di Banca Generali spa, della constatata produzione tempestiva che l’attrice aveva fatto del documento indicato con la lettera i dell’elenco, integrato dal prospetto contabile ad esso allegato” e di conseguenza deve ritenersi “che l’odierna intimata abbia accettato la produzione asseritamente irrituale fin dal primo grado del giudizio”.

2.2. Il motivo, nella declinata allegazione, è fondato.

E’ invero principio a cui questa Corte si è sovente riportata in materia di produzioni documentali – e a cui si riporta anche la doglianza in esame – che, sebbene a mente degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti, se prodotti prima della costituzione in giudizio, debbano essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre se prodotti nelle successive fasi del giudizio vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti oppure, se la produzione avvenga in udienza, se ne deve fare menzione nel relativo verbale, con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, l’irregolarità che in tal modo si determina resti nondimeno sanata se la controparte legittimata a farla valere “abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, giacchè, ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare” (Cass., Sez. III, 9/03/2010, n. 5671).

2.3. Orbene, poichè nella specie, come dedotto dalla ricorrente, di seguito al richiamo da essa fattovi nella propria conclusionale, non consta che la banca – che ha poi impugnato la pronunciata sentenza di primo grado sul punto e si è vista accogliere il relativo motivo d’appello – abbia eccepito l’irritualità della produzione a mente dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ovvero nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso – e più esattamente nella memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c. l’allegata irregolarità deve reputarsi sanata per effetto della sua intempestiva deduzione, sicchè essa è improduttiva di effetti e non giova alla parte che, non eccependola tempestivamente, non può farla valere quale motivo di appello della decisione che abbia utilizzato il documento irritualmente prodotto.

3. Cassata dunque l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., comma 2, avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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