LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30171-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EURIALO 92/C, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO REALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8262/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di B.M.L. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina.
Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF e IRES, per l’anno 2004.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non esternando le ragioni della decisione;
che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1973, artt. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e 44, e degli artt. 2263,2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come l’Ufficio avrebbe dovuto provare il trasferimento al socio del reddito accertato a carico della società, pur in presenza di una società di capitali a ristretta base azionaria; che l’intimata si è costituita con controricorso; che, in data 8 aprile 2019, la controricorrente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art.. 6; che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019
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