LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9411-2017 proposto da:
AVVOCATO S.A.S. rappresentato e difeso da sè
medesimo ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in CHIETI, VIA NICOLO’ TOPPI 22, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARINCI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
viste le conclusioni del P.G. Dott. Mistri Corrado.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato il 21.5.2014, l’avvocato S.A. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti il Condominio *****, per chiedere l’annullamento della Delib. condominiale 3 aprile 2017, per tardività della comunicazione ex art. 66 disp. att. c.c. e per violazione dell’art. 1136 c.c..
Si costituiva il condominio e resisteva alla domanda.
Il Tribunale di Chieti accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava la Delib. impugnata per tardività della convocazione assembleare e per il mancato rispetto dell’art. 1136 c.c., non avendo dato atto, nel verbale, del regolare invio della convocazione a tutti i condomini.
La Corte d’Appello di Chieti, con sentenza N. 513/2006, accogliendo l’appello proposto dal Condominio, ribaltava l’esito del giudizio e rigettava l’opposizione, ritenendo che fosse stato rispettato il termine di cinque giorni previsto dall’art. 66 disp. att. c.c., decorrente dall’avviso di giacenza, depositato il 26.3.2014, e non dal ritiro della raccomandata avvenuto il 31.3.2017.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso lo S. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il condominio, che, in prossimità dell’udienza, ha depositato memorie illustrative.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 324 c.p.c., per avere la corte territoriale accolto l’appello del condominio, nonostante la censura attingesse una sola ratio della sentenza di primo grado, riguardante la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., mentre avrebbe omesso di impugnare l’altro capo della sentenza, relativa all’annullamento della Delib. condominiale per violazione dell’art. 1136 c.c., con la conseguenza che su tale capo si sarebbe formato il giudicato interno.
Il motivo è fondato.
Dall’esame della sentenza di primo grado e dell’atto d’appello, consentito a questa Corte in presenza di una violazione di carattere processuale, risulta che, a fronte di due rationes decidendi, poste a fondamento dell’annullamento della Delib. da parte del primo giudice, il condominio aveva impugnato la sentenza, deducendo unicamente la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. e non anche l’ulteriore ratio, relativa alla violazione dell’art. 1136 c.c..
Si tratta di due capi autonomi, entrambi idonei a fondare la decisione, in quanto l’art. 66 disp. att. c.c. attiene alla regolarità della convocazione, mentre l’art. 1136 c.c. afferisce al momento successivo della regolare costituzione dell’assemblea.
Non avendo il condominio impugnato la sentenza di primo grado in relazione ad entrambi i capi della stessa, si è certamente formato il giudicato interno sul capo della sentenza con cui è stato dichiarato il mancato rispetto dell’art. 1136 c.c. ed annullata, anche per tale ragione, la Delib. (Cassazione civile sez. I, 18/09/2017, n. 21566; Cassazione civile sez. I, 23/03/2012, n. 4732).
L’appello, dunque, andava dichiarato inammissibile e trova applicazione il principio secondo cui la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass. sez. II, n. 26525/2018; Cass. 16863/2017; Cass. n. 25209/2014; Cass. n. 24047 del 2009).
Conseguentemente, il ricorso va accolto e, in applicazione dell’art. 382 c.p.c., va dichiarato che il giudizio d’appello non poteva essere proseguito, pertanto la sentenza va cassata senza rinvio.
Vanno dichiarati assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per errata valutazione delle prove, e la violazione dell’art. 2704 c.c., in relazione alla prova della data dell’avviso di deposito dell’avviso di convocazione.
Le spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità, che vanno liquidate dalla Corte, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., seguono la soccombenza del condominio e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Condanna il condominio ***** alle spese del giudizio d’appello che liquida in complessivi Euro 1500,00, oltre accessori di legge, ed alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ella misura del 15/0, Iva e cap come per legge per entrambi i giudizi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 22 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019
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