LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10038/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12.
– ricorrente –
contro
GIOCHI PREZIOSI SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO FRUSCIONE e SALVATORE MILETO, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Giambattista Vico, 22.
– controricorrente –
contro
AVION COMPANY SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO FRUSCIONE e SALVATORE MILETO, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Giambattista Vico, 22.
– controricorrente –
contro
AIR OCEAN CARGO SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO FRUSCIONE e SALVATORE MILETO, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Giambattista Vico, 22.
– controricorrente –
contro
CENTRAL SHIPPING AGENCY SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO FRUSCIONE e SALVATORE MILETO, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Giambattista Vico, 22.
– controricorrente –
contro
SCHENKER ITALIANA SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO FRUSCIONE e SALVATORE MILETO, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Giambattista Vico, 22.
– controricorrente –
contro
SOGEMAR SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO FRUSCIONE e SALVATORE MILETO, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Giambattista Vico, 22.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7123/7/2014 depositata il 22 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.
RILEVATO
CHE:
la contribuente GIOCHI PREZIOSI SPA aveva importato merci prodotte in Cina da produttori locali, senza denunciare nel valore di transazione in dogana il corrispettivo dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) asseritamente incorporati nelle merci importate;
che gli Uffici delle Dogane di *****, all’esito di una verifica relativa alle suddette importazioni, hanno emesso numerosi avvisi di accertamento di rettifica doganale e atti di contestazione di sanzioni, contestando a importatori e spedizionieri doganali, ai fini dei diritti di confine (dazi e IVA) e delle conseguenti sanzioni, la omessa determinazione nel valore di transazione dei diritti di licenza che l’importatore GIOCHI PREZIOSI e i coobbligati solidali erano tenuti a corrispondere nei confronti dei fornitori, quale corrispettivo dell’utilizzo e dello sfruttamento in Italia dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dai medesimi fornitori;
che, a seguito di impugnazioni separatamente proposte da importatori e spedizionieri doganali, la CTP di Milano, con distinte pronunce ha accolto i ricorsi e che la CTR della Lombardia, previa riunione degli appelli proposti dall’Ufficio, con sentenza in data 22 dicembre 2014, ha rigettato gli appelli, evidenziando, per quello che rileva in questa sede, che:
– si condivide il pronunciamento assunto dalla medesima CTR con precedente sentenza 74/7/2013 in data 24 maggio 2013 “alla quale rimanda e fa riferimento per la intrinseca relazione e identità delle questioni trattate oltre che per allineamento alla giurisprudenza ormai costante seguita”;
– che viene meno anche la irrogazione delle sanzioni, non essendovi alcuna violazione da parte delle contribuenti;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio con quattro motivi cui resistono le società contribuenti con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ed error in procedendo a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, essendo stata omessa la concisa esposizione dello svolgimento del processo, nonchè essendo state omesse le conclusioni delle parti e la motivazione;
con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ed error in procedendo in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per essersi il giudice di appello limitato a richiamare la sentenza n. 74/7/2013, non essendovi assoluta identità non solo in relazione alle parti dei procedimenti, ma anche in relazione alle questioni trattate, trattandosi di diverse bollette definitive di importazione, oltre che di diversi contratti di licenza, i quali non sono stati oggetto di specifico esame da parte del giudice di appello; rileva, inoltre, che nella sentenza citata per relationem sono stati oggetto di valutazione alcuni contratti (Mirage MGM Entertainment Dreamworks Pokemon) che non sono stati posti ad oggetto del presente giudizio, deducendo che altri contratti (Backstage o Warner Bros) hanno un impatto minore rispetto alla precedente controversia;
con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, artt. 29 e 32, par. 1, (CDC), e al Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454 del 1993, artt. 143, 157 160, (DAC), anche in relazione al Commento del Comitato del Codice Doganale, n. 11, (TAXUD/800/2002), nonchè in relazione agli artt. 2727,2729 c.c.; il ricorrente, rileva come siano state omesse le richieste dalle parti e l’esposizione dei motivi della decisione;
che con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70, per avere annullato gli atti di irrogazione delle sanzioni;
che i primi due motivi, i quali vanno esaminati congiuntamente, sono fondati e meritano accoglimento, posto che tra la vicenda oggetto della sentenza della CTR della Lombardia n. 74/7/2013 e la presente non vi è perfetta identità nè soggettiva (nel presente giudizio vi è una parte processuale non presente nella precedente), ma soprattutto perchè riguarda diverse bollette di importazione doganale; è, difatti, consentita la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2018, n. 17403; Cass., Sez. III, 9 maggio 2017, n. 11227);
che nel caso di specie risulta trattarsi di bollette di importazione doganale diverse da quelle esaminate nel precedente citato e che, per quanto maggiormente rileva, non vi sono elementi per ritenere che si tratti della medesima documentazione contrattuale già esaminata dalla sentenza alla quale si è fatto rinvio e sulla quale si è formato il convincimento del giudice la cui motivazione è stata richiamata;
che i primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, accolti;
che è assorbito l’esame dei motivi ulteriori;
che deve procedersi a cassare la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019