LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2774/2015 proposto da:
S. & M.B. S.P.A., ora S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA’ 20/13, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA CALASSI e CATALDO MOTTA;
– ricorrente –
contro
D.C., D.M.A., D.A., D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA INCALZA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO GRECO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2453/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/11/2014, P.G.N. 2613/2013.
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto con ricorso depositato il 29.10.2013 da S. & M.B. s.r.l. (già s.p.a.) in liquidazione avverso sentenza del giudice di prima istanza depositata il 27.7.12 e corretta con provvedimento 30.4.13; detta pronuncia – con la quale era stata disposta condanna al pagamento della somma di Euro 1.235.070,90 in favore degli eredi D., a titolo risarcitorio iure proprio e iure hereditatis per la morte del congiunto D.M., a causa di malattia contratta nell’ambiente di lavoro – era stata infatti erroneamente emessa nei confronti di B. Sud s.p.a., sì da indurre i ricorrenti all’espletamento della procedura disciplinata dall’art. 288 c.p.c..
La cassazione di tale pronuncia è domandata da S. & M.B. s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dagli eredi di D.M., successivamente illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ci si duole che la Corte di merito abbia posto a fondamento del decisum, la succinta considerazione secondo cui “la correzione apportata alla sentenza stessa riguardo all’indicazione esatta della parte resistente e nell’intestazione e nel dispositivo (società ora appellante invece di B. Sud spa), non comporta alcuna nullità della sentenza impugnata atteso che effettiva parte del giudizio è sempre stata l’attuale società appellante prima della messa in liquidazione”. Si evidenzia, per contro, l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte, per non aver esaminato il testo della sentenza di primo grado, così da poter escludere l’esistenza di un errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. da cui sarebbe derivata ò l’ammissibilità del ricorso in appello.
2. Il motivo palesa profili di inammissibilità.
Si impone innanzitutto l’evidenza del difetto di specificità che lo connota giacchè, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non viene riportato il tenore della sentenza del giudice di prima istanza al cui tenore la censura è chiaramente rapportata.
Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (cfr. Cass. 2.2016 n. 16103, Cass. 4.10.2018 n. 24340, Cass. 13.11.2018. n. 29093). Detto principio, per quanto sinora detto, non risulta in alcun modo rispettato da parte ricorrente.
Sotto altro versante, non può tralasciarsi di considerare che la Corte distrettuale, sia pur con succinta motivazione, ha proceduto ad una specifica disamina della sentenza impugnata così come corretta (penult. cpv di p. 2 sentenza), sicchè deve escludersi che sia incorsa nel denunciato vizio come definito dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo l’interpretazione resa da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014 che impone rigorosi limiti al sindacato di legittimità, da esercitare entro i confini della mera esistenza e della intrinseca congruità del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.
3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione art. 288 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ci si duole che la Corte di merito abbia erroneamente determinato il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione della sentenza del Tribunale, individuandolo nella data di deposito della pronuncia recante l’inesatta indicazione della società datrice condannata, anzichè in quella della correzione dell’errore materiale, disposta con ordinanza 30.4.13.
4. La censura è priva di fondamento.
Va infatti considerato che nessun error in judicando è fondatamente ascrivibile alla censurata pronuncia, ove si faccia richiamo al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un oggettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (vedi ex plurimis, Cass. 10.4.2018 n. 8863 nonchè Cass. 20.10.2014 n. 22185).
La Corte distrettuale, con statuizione conforme a diritto perchè coerente coi richiamati dicta, ha dedotto che la correzione apportata alla sentenza concernente l’indicazione della parte resistente nell’intestazione e nel dispositivo – non comportava alcuna nullità della sentenza impugnata, ò atteso che effettiva parte del giudizio era stata sempre la S. & M.B. s.p.a., peraltro indicata correttamente nel dispositivo di sentenza letto in udienza, prevalente rispetto a quello errato indicato nella sentenza depositata, ed inidoneo ad ingenerare alcuna nullità della sentenza.
Non si versava, dunque, in ipotesi in cui si fosse ingenerato un oggettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, posto che la società convenuta era stata correttamente individuata nel dispositivo letto in udienza, prevalente rispetto a quello indicato in sede di redazione della sentenza (vedi sul punto, ex aliis, Cass. 17.11.15, n. 23463) e l’errore riscontrato nel dispositivo della sentenza depositata, non valeva in alcun modo a disvelare alcun “error in iudicando” o “in procedendo”, ma solo a registrare una discrasia fra contenuto ideale e manifestazione concreta della volontà del giudicante, inidonea a consentire – secondo i principi summenzionati – la decorrenza dei termini di impugnazione per le parti corrette, dalla notifica dell’ordinanza di correzione.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese dei presente giudizio seguono il principio della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019
Codice Civile > Articolo 2019 - Effetti dell'ammortamento | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 287 - Casi di correzione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 288 - Procedimento di correzione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile