LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14962/2017 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 199/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/03/2017 R.G.N. 503/2016.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sentenza n. 199/2017, pubblicata il 30/3/2017, la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e in riforma della sentenza dei Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda, con la quale P.G. aveva chiesto il riconoscimento e la liquidazione a proprio favore della pensione di vecchiaia anticipata, in quanto portatrice di invalidità pari o superiore all’80%, a decorrere dal 30 aprile 2013, data della domanda in sede amministrativa, anzichè dell’1 maggio 2014, come invece disposto dall’I.N.P.S. sulla base dell’erronea applicazione delle “finestre mobili” introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
– che a sostegno della propria decisione la Corte ha osservato come la norma, di cui all’art. 12 D.L. citato, avesse portata generale, riferendosi a tutti i soggetti che avessero maturato il diritto a pensione a partire dal gennaio 2011; nè – ha rilevato ancora la Corte – poteva ritenersi che i pensionamenti anticipati per vecchiaia fossero esclusi dall’ambito di applicazione della norma e ciò alla stregua del riferimento in essa contenuto, dopo il richiamo ai requisiti di età per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia, “alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.G. con unico motivo, cui ha resistito l’Istituto con controricorso;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria;
rilevato:
che con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12,convertito in L. n. 122 del 2010, per avere la Corte esteso le “finestre” pensionistiche a tutte le prestazioni previdenziali sulla base di un’erronea interpretazione della norma e, in particolare, senza considerare che l’espressione “specifici ordinamenti” rinvia alla previsione di un vero e proprio diverso ordinamento pensionistico, mentre la pensione di vecchiaia anticipata appartiene all’ordinamento pensionistico ordinario e resta un trattamento di vecchiaia, in cui la contrazione del limite anagrafico è giustificata dalla esistenza di una grave invalidità;
osservato:
che sulla questione posta con il motivo in esame si è già pronunciata la recente sentenza n. 29191/2018, con la quale è stato precisato che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”;
– che a tale principio, ribadito da Cass. n. 29420/2018, n. 30133/2018, n. 32591/2018, ritiene questa Corte di dare continuità, nel difetto di ulteriori e diversi argomenti e rilievi in grado di condurre ad una sua rivisitazione;
ritenuto:
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che il consolidarsi del richiamato orientamento in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione per intero delle spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per i versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019