LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez. –
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23273/2017 proposto da:
F.G., N.C., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentati e difesi dagli avvocati ATTILIA FRACCHIA ed IVONE CACCIAVILLANI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIA SALSOTTO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 131/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/06/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale DOTT. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento, p.q.r., degli altri motivi;
uditi gli avvocati Attilia Fracchia, Massimo Colarizi e Verdiana Fedeli per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 131/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), per quel che qui interessa, ha dichiarato inammissibile “per difetto di specificità in relazione al disposto di cui all’art. 342 c.p.c., vigente” il primo motivo dell’appello proposto da F.G. e dagli altri litisconsorti indicati in atti avverso la sentenza n. 2115/2015 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) del Piemonte, motivo con il quale si contestava la statuizione del primo giudice che aveva configurato la domanda risarcitoria azionata come di danno generico e non di danno idraulico, con conseguente necessità per i ricorrenti di provare la causa dell’evento e la colpa dei convenuti ex art. 2043 c.c..
2. Avverso tale sentenza F.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., per tre motivi, di cui i primi due formulati ex art. 360 c.p.c., n. 3 e il terzo formulato ex art. 360 c.p.c., n. 5.
3. Resistono, con due diversi controricorsi, l’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato, nonchè la Regione Piemonte, concludendo, rispettivamente, la prima per il rigetto e la seconda per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
4. I ricorrenti depositano anche memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I – Sintesi delle censure.
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 187, 189, 190,191 e dell’art. 342 c.p.c..
Si sostiene che il TSAP avrebbe dovuto considerare che il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche è disciplinato dal principio di specialità sicchè le norme da esso previste prevalgono sulle norme processuali ordinarie, le quali ultime possono essere applicate in via del tutto sussidiaria e comunque nei limiti della compatibilità con il suddetto sistema.
Anche la Corte costituzionale ha, in più occasioni, escluso l’esistenza di un principio costituzionale di necessaria uniformità delle regole processuali tra i differenti tipi di giudizio, potendo i diversi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di scelte discrezionali del legislatore parametrate al tipo di situazioni sostanziali dedotte in giudizio e da esercitare nei limiti della ragionevolezza.
Peraltro, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito le peculiarità del rito da applicare dinanzi al TSAP (Cass. SU 8 maggio 2017, n. 11143).
Il TU n. 1775 del 1993, art. 190, prevede espressamente che, in grado d’appello, si debba seguire la stessa procedura prevista per il giudizio davanti al TRAP e non è possibile far discendere dall’entrata in vigore della riforma dell’art. 342 c.p.c. (12 settembre 2012) l’abrogazione della suddetta normativa speciale, che i ricorrenti hanno puntualmente applicato sia per l’atto di appello sia per la memoria di controdeduzioni.
A fronte di una normativa processuale speciale e di un contrasto di orientamenti circa l’interpretazione del nuovo art. 342 c.p.c. (all’epoca esistente), nell’incertezza della voluntas legis e del problema della successione di norme, agli appellanti non era chiaro che l’ambito di applicabilità dell’art. 342 c.p.c., dovesse riguardare tutti i riti speciali senza alcuna eccezione.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 97 e 3 Cost., artt. 112,113,342 c.p.c., art. 2697 c.c., D.L. n. 523 del 1994, art. 2 e del Protocollo 1 della CEDU (sulla tutela del diritto di proprietà).
Anche nell’ottica dell’applicabilità dell’art. 342 c.p.c., comunque i ricorrenti hanno rispettato pienamente i requisiti di specificità dell’atto di appello, avendo censurato sotto più profili l’avvenuto ribaltamento dell’onere della prova posto a carico dei privati cittadini vittime di un mal funzionamento della Pubblica Amministrazione (che non aveva posto in essere adeguate opere idrauliche) e avendo considerato questa la ratio decidendi della decisione del TRAP.
I ricorrenti hanno anche negato che i propri terreni si trovino in un’area che prevede il transito delle acque in caso di notevole aumento di portata del fiume, aggiungendo molteplici ulteriori argomentazioni.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti e delle prove; motivazione incoerente, perplessa, meramente apparente, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
Si rileva che, alla luce delle precedenti osservazioni, le valutazioni espresse dal TSAP appaiono “totalmente prive di argomenti, con motivazione figurativa e meramente apparente”.
Infatti, da un lato il TSAP dimostra di essere stato messo in grado di comprendere quali fossero le censure degli appellanti e dall’altro considera l’art. 190 del TU in materia idraulica recessivo rispetto all’art. 342 c.p.c., pur in un momento in cui il significato di tale ultima norma non era univoco.
II – Esame delle censure.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3. Come di recente affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza 28 dicembre 2017, n. 31113 (e ribadito da Cass. SU 21 settembre 2018, n. 22430), al fine di individuare la disciplina che regola la forma dell’appello nei giudizi innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche occorre premettere che l’art. 190 del Testo unico sulle acque, approvato con il R.D. n. 1775 del 1933, rinvia, per i suddetti giudizi di appello alle “forme indicate nei precedenti articoli”, riguardanti il giudizio di primo grado.
Tali disposizioni non prevedono un contenuto minimo indispensabile per l’atto introduttivo, limitandosi a recare la previsione, dettata dall’art. 187, secondo cui, per un verso “non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull’oggetto dell’atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell’atto”, e, per l’altro verso, “le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell’art. 115 c.p.c.”.
Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del Tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell’art. 208 del testo unico, le regole del codice di procedura civile; e poichè detto rinvio deve intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell’abrogazione del codice dell’epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame (Cass. SU 23 dicembre 2004, n. 23837; Cass. SU 23 ottobre 2006, n. 22660; Cass. SU 8 aprile 2010, n. 8310; Cass. SU 13 ottobre 2017, n. 24146), anche l’appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012.
Ai sensi del citato art. 342, l’appello deve essere motivato e contenere, a pena di inammissibilità, “1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
4. Nella sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 di queste Sezioni Unite – in sede di soluzione di una questione di massima di particolare importanza – è stato affermato il principio secondo cui il novellato art. 342 c.p.c., va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
E’ stato altresì precisato che, così interpretata la norma del codice di procedura civile risulta anche conforme agli artt. 3,24 e 111 Cost., in quanto l’art. 342 c.p.c., risulta finalizzato a che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere colto le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili, ma non richiede il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. Si tratta di una interpretazione che – come chiarito con la citata pronuncia n. 27199 del 2017 – è ispirata all’obiettivo di favorire che si pervenga ad una decisione di merito, essendo le limitazioni all’accesso ad un giudice consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
5. Ne deriva che, nella specie – diversamente da quanto si sostiene nel primo motivo – correttamente il Tribunale superiore delle acque pubbliche giudice ha dichiarato di volersi attenere, nella interpretazione dell’art. 342 cit., alla lettura, diretta “ad evitare un’eccessiva compressione del diritto di difesa”, originariamente operata dalla sentenza di questa Corte 5 febbraio 2015, n. 2143, antesignana dell’opzione ermeneutica delineata dalle Sezioni Unite: ossia al principio secondo cui detta disposizione non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Di qui il rigetto del primo motivo.
6. Il secondo motivo è, invece, da accogliere.
7. Al fine dell’esame del presente motivo di ricorso va, in primo luogo, ricordato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è ammissibile il motivo di ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge, anzichè sotto il profilo dell’error in procedendo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4, purchè il motivo stesso rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, come accade nella specie (vedi, per tutte: Cass. 29 agosto 2013, n. 19882 e Cass. 29 novembre 2016, n. 24247).
In simili casi, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale. Infatti, come queste Sezioni Unite hanno già affermato a partire dalla sentenza 22 maggio 2012, n. 8077, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore – come avviene nella presente vicenda, relativa alla regolarità formale dell’atto di appello rispetto al suo modello legale – il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.
8. La dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello da parte del Tribunale superiore – che muove dall’esatto presupposto dell’applicabilità dell’art. 342 c.p.c., ai giudizi d’appello dinanzi al TSAP – si basa sul rilievo secondo cui “l’atto di appello non si fa carico dell’espressa ratio decidendi” della sentenza appellata che ha fatto espressamente riferimento alla responsabilità extracontrattuale da illecito, rilevandosi altresì la mancata indicazione dei vizi logici o giuridici e dei criteri ermeneutici violati da parte del giudice d’appello nell’interpretazione della domanda come domanda di responsabilità aquiliana da fatto illecito.
9. Ebbene, dalla lettura dell’atto di appello in argomento e dal confronto tra questo e la sentenza impugnata emerge che le censure formulate con il primo motivo di gravame dagli attuali ricorrenti sono state sviluppate attraverso la chiara indicazione della parte della motivazione della sentenza del TRAP ritenuta erronea – rappresentata dalla configurazione della domanda come volta al risarcimento del danno generico anzichè di un danno idraulico, con relative conseguenze in ordine all’onere probatorio – e con l’indicazione delle ragioni poste a fondamento delle censure e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata.
In particolare, dalla suindicata lettura risulta che gli appellanti hanno contestato in modo articolato la suddetta configurazione della domanda – che rappresenta la ratio decidendi principale della decisione appellata – sia dal punto di vista processuale sia perchè ne hanno sostenuto la non corrispondenza alla fattispecie che ha dato luogo alla controversia.
Tanto basta per ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell’atto di appello, avendo gli interessati, con il proprio atto introduttivo del giudizio di gravame, dimostrato di avere compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa.
Del resto, va anche considerato che la suddetta soluzione risulta conforme alla più recente giurisprudenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che, ai fini dell’interpretazione dell’art. 342 c.p.c., ha fatto propri i principi affermati da queste Sezioni Unite nella citata sentenza n. 27199 del 2017 (vedi, per tutte: TSAP, sentenza 3 agosto 2018, n. 136).
10. All’accoglimento del secondo motivo, consegue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.
11. In sintesi, il primo motivo va rigettato, il secondo va accolto e il terzo va dichiarato assorbito.
12. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che la deciderà in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019
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