LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13115/2014 proposto da:
Fondazione Centro Nazionale Di Adroterapia Oncologica Cnao, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Emilia 86/90 presso lo studio dell’avvocato Maurizio Corain che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lorenzo Lamberti, in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Provincia Pavia;
– intimato –
e contro
S.A.M., e S.G., elettivamente domiciliati in Roma Via C. Monteverdi 20, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Codacci Pisanelli che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ambrogio Robecchi Majnardi, in forza di procura speciale a margine del controrcorso;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso notificato il 23/4/2013 S.G. e S.A.M. hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Milano la Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica CNAO, chiedendo, previa disapplicazione o annullamento della “determina” della Provincia di Pavia n. 219 prot. 4198 del 1/2/2013, di porre a carico della Fondazione convenuta la corresponsione dell’onorario dovuto ai periti nominati nel collegio dei tecnici di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, per la quantificazione del valore dell’area espropriata per la costruzione del Centro CNAO.
La Fondazione si è opposta alla pretesa.
Con ordinanza del 14/11/2013 la Corte di appello di Milano ha accolto il ricorso dei signori S., ponendo a carico della Fondazione l’onorario per l’attività svolta dai tecnici nonchè le spese di lite.
2. Con atto notificato il 14/5/2014 avverso la predetta ordinanza del 14/11/2013 ha proposto ricorso per cassazione la Fondazione CNAO, con unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21.
Con atto notificato il 19/6/2014 hanno proposto controricorso i signori S., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
In data 5/4/2019 la Fondazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, nonchè per accettazione dai controricorrenti e dal loro difensore, a spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A fronte della rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, debitamente accettata ex adverso, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio di legittimità con la compensazione delle spese, come concordato fra le parti.
PQM
La Corte:
dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019