LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4/2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Romeo Francesco;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1537/2017 della CORTE D’APPELLO di Torino, depositata l’11/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2019 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. M.A. ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato nei suoi confronti il diniego di protezione internazionale ed umanitaria già decretato in primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8,D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14 nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo e del vizio di omessa ed insufficiente motivazione per aver escluso la credibilità del ricorrente incorrendo nel travisamento delle circostanze dal medesimo allegate in ordine ai fatti accaduti in occasione delle elezioni locali, alle ragioni che ne avevano giustificato l’allontanamento dal paese, al decesso dei fratelli e ai motivi del mancato rientro in patria, circostanze che, ove la Corte d’Appello avesse proceduto all’audizione del ricorrente, avrebbero potuto essere chiarite rendendole meno suscettibili di fuorvianti interpretazioni; 2) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 riguardo il mancato riconoscimento delle condizione per la concessione della protezione umanitaria.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della dispiegata censura, si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità essendo preordinati a sollecitare una rinnovata valutazione degli aspetti meritali sottesi alla vicenda scrutinata, che compete esclusivamente al giudice di merito e che non è suscettibile di rimeditazioni in questa sede.
Come infatti si è ricordato ancora di recente, con riguardo esattamente alla materia in esame poichè “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, risultando estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).
3. Ne discende, perciò, che, ove il ricorrente deduca sotto forma di preteso errore di diritto il travisamento di singole circostanze di fatto, ancorchè esse abbiano costituito nella specie oggetto di un compiuto apprezzamento di merito in guisa del quale la Corte d’Appello si sia motivatamente indotta a denegare la credibilità del racconto dallo stesso reso, rilevandone le “incongruenze e le contraddizioni”, ciò di cui egli si duole non è l’erroneità in diritto del ragionamento decisorio, questo al contrario essendosi svolto in piena sintonia con il quadro di riferimento, ma è dell’ingiustizia della decisione che egli intende reclamare la cassazione per avere questa denegato l’accesso alle misure in base ad un errato giudizio di fatto.
E poichè non è compito di questa Corte porre rimedio a ciò, non essendo quello di legittimità un terzo grado giudizio in cui sia possibile rinnovare l’apprezzamento delle circostanze di fatto pretesamente valutate in modo erroneo dal giudice di merito, il ricorso e, meglio i motivi di esso, che anelano ad una siffatta revisione si offrono e rendono doverosa la premessa declaratoria.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il doppio del contributo unificato godendo il ricorrente del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019