LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11897/2018 proposto da:
D.Y., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Ceci Mauro;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 2/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2019 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. D.Y. ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato in primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e per mancata applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e dell’omessa valutazione di certificazioni mediche, avendo il decidente pronunciato nei contestati termini per mezzo di una motivazione insussistente, sulla base di un’errata interpretazione dei fatti riferiti e alla luce di un giudizio in diritto declinato in violazione delle norme di riferimento.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Le doglianze cumulativamente rappresentate dal ricorrente nel soprascritto motivo, quantunque abbraccino profili della controversia in cui si incrociano e si sovrappongono, senza che peraltro che ne sia operata una qualsivoglia distinzione, questioni di fatto e temi di diritto, si incentrano tutte sul comune presupposto che il giudicante abbia malamente governato in diritto la fattispecie al suo esame per aver malamente interpretato la sottostante vicenda che ne costituisce l’ossatura fattuale.
3. Sfrondato per vero di ogni sfaccettatura motivazionale – che, oltre ad essere imperseguibile per effetto della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, si rivelerebbe privo di obiettiva consistenza al cospetto di un compendio motivazionale quanto mai compiuto ed esauriente – il motivo affonda per il resto le radici in una critica al ragionamento operato in linea di fatto dal decidente e postula, ancorchè adottando l’impropria veste della censura di diritto, una rinnovazione dell’apprezzamento condotto in quella sede nell’auspicio che esso possa sortire un esito più favorevole per le aspettative del ricorrente; e ciò pure ad onta dei fatti pacificamente ammessi dallo stesso, che non ha taciuto di essersi indotto a migrare per ragioni di natura economica, fatti dei quali rettamente il decidente ha escluso ogni inferenza sul piano delle misure di cui si discute.
Ricordato perciò più in generale che il giudizio che ha luogo in sede di legittimità non costituisce un terzo grado di merito a mezzo del quale sia possibile porre rimedio alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata, sicchè alla Corte è preclusa la disamina in fatto della fattispecie portata al suo giudizio, restando gli aspetti fattuali di essa cristallizzati per effetto di quanto accertato dal giudice di merito, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il doppio del contributo unificato godendo il ricorrente del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019