Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15821 del 12/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13212/2018 proposto da:

D.B. elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall’avvocato Dalla Bona Roberto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1939/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA depositata il 25/10/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/05/2019 da MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Visto il ricorso proposto dal D.B. avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila, attinta dal medesimo al fine di veder accolta, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di accesso alle misure della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

2. Preso atto che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e che l’Amministrazione intimata non si è costituita.

3. Rilevato che per costante giurisprudenza di questa Corte “in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo” (Cass., Sez. U. 15/01/2015, n. 608).

4. Considerato che occorre perciò provvedere alla rinnovazione della predetta notificazione e che, previa assegnazione di termine allo scopo, occorre disporre il rinvio dell’odierna trattazione a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Ordina al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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