LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17914-2017 proposto da:
L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, rappresentata e difesa dall’avvocato CIRO GIULIANO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., B.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1017/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L.D. conveniva in giudizio B.S. e B.R. al fine di accertare il diritto a conseguire la metà dei beni caduti nella successione del defunto marito, con il diritto di abitazione sulla casa familiare, procedendo quindi alla divisone dell’asse relitto, previa dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie in quanto lesive della sua quota di legittima.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda attorea, assumendo che l’attrice non avesse imputato alla propria quota le donazioni ricevute in vita dal de cuius.
Aggiungevano che l’attrice non aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario ed inoltre che la medesima aveva accettato il legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore, essendo inefficace la rinuncia poi effettuata del lascito. All’esito dell’istruttoria il Tribunale dei Modena con la sentenza n. 1432 del 18/10/2010 dichiarava che l’eredità del defunto G.F. era regolata dal testamento olografo del 26/2/1997 come integrato dal testamento olografo del 5 gennaio 1995, accertando altresì la nullità della rinuncia al legato ex art. 551 c.c. formulata da parte dell’attrice.
Per l’effetto rigettava la domanda di riduzione, disponendo che si procedesse a dare attuazione alle volontà testamentarie.
La Corte d’Appello di Bologna, a seguito di appello della L. rigettava il gravame, ritenendo che correttamente era stata disattesa la domanda di riduzione in quanto l’attrice non aveva in alcun modo allegato l’esistenza di donazioni ricevute in vita dal de cuius, impedendo in tal modo di poter verificare l’applicabilità dell’istituto dell’imputazione ex se.
Inoltre non aveva fornito gli elementi di fatto necessari per verificare se sussistesse o meno la dedotta lesione della quota di riserva.
In ogni caso erano da disattendere anche le censure concernenti l’esattezza della stima dei beni caduti in successione, in quanto la Corte d’Appello riteneva del tutto condivisibili le valutazioni operate dal giudice di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.D. sulla base di sei motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019