Codice Civile > Articolo 551 - Legato in sostituzione di legittima

Codice Civile

Vigente al

Se a un legittimario e' lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli puo' rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualita' di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolta' di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se pero' il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21480 del 31/08/2018

Il vigente art. 551 c.c., che disciplina il legato in sostituzione della legittima, ha carattere interpretativo e non innovativo ed è, quindi, applicabile anche alle successioni aperte sotto il vigore del codice civile del 1865.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.30082 del 19/11/2019

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione della legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, deve risultare se il legato sia stato attribuito in sostituzione o in conto di legittima, tenendo conto che l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, costituisce legato in sostituzione di legittima mentre, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.13868 del 31/05/2018

La qualificazione di un legato come "in sostituzione" di legittima, pur non richiedendo formule sacramentali, nè un'espressa menzione del testatore sull'alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30702 del 27/11/2018

L’azione a mezzo della quale il destinatario di un legato in sostituzione di legittima con diritto di chiedere il supplemento agisce per la reintegrazione della propria quota è qualificabile come actio in personam, e non come azione di riduzione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19646 del 04/08/2017

Il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege, anziché conservare il legato, postula l’assolvimento dì un onere, consistente nella rinuncia al legato, che, integrando gli estremi di una condizione dell ‘azione, può essere assolto fino al momento della decisione.

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