LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16376-2017 proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 268/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di un primo giudizio di accoglimento dell’opposizione proposta da C.A., avverso il provvedimento che gli ingiungeva il pagamento di somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per la percezione di somme di aiuto comunitario per la produzione di olio di oliva, cui seguiva la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Salerno, il giudice del rinvio riassunto il giudizio dal Ministero delle Politiche agricole, all’udienza del 17/09/09, riaperto il verbale in assenza del Ministero, unico costituito, rilevava la nullità della notifica dell’atto di citazione in riassunzione, disponendo, con ordinanza fuori udienza, il rinnovo. Successivemente, all’udienza del 22/4/2010, il giudice rilevato che non vi fosse prova della comunicazione della precedente ordinanza, assegnava al Ministero delle Politiche agricole un ulteriore termine per il rinnovo della notifica dell’atto di citazione in riassunzione al C..
All’esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 348/2011, rigettava l’opposizione, confermando l’ingiunzione di pagamento.
A seguito di impugnazione interposta dal C., con la quale si lagnava della mancata estinzione del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 268/2016, accoglieva il gravame e per l’effetto dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, non essendo stato adempiuto da parte del Ministero delle Politiche agricole l’ordine di rinnovazione della citazione in riassunzione, in termini rispetto alla prima udienza del 17/09/2009.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, il Ministero delle Politiche agricole propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. E’ rimasto intimato il C..
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del Ministero ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
ATTESO che:
con l’unico motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23,artt. 112,115 c.p.c., e art. 2700 c.c., nonchè degli artt. 125,126,130,156,162,291 e 392 c.p.c. ss., per avere il giudice di merito errato a ritenere valido e, dunque, non ottemperato tempestivamente da parte del Ministero l’ordine di rinnovare la notificazione impartito all’udienza del 17/09/2009. A detta di parte ricorrente, infatti, il giudice di primo grado avrebbe correttamente concesso al Ministero un ulteriore termine per il rinnovo della notifica dell’atto di citazione in riassunzione al C., rilevando che dell’ordinanza del 17/09/2009, pronunciata fuori udienza, e quindi in assenza dell’unica parte costituita, non era stata data comunicazione alle parti.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Occorre premettere che la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anzichè alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione (Cass. n. 27094 del 2013 e, successivamente, Cass. n. 29032 del 2017).
Nella specie, l’atto di citazione in riassunzione non è stato notificato al C. personalmente, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., comma 2, ragione per la quale il Tribunale in primo grado, all’udienza del 17/09/2009, rilevata la nullità della notifica, soltanto dopo la trattazione della causa, ne disponeva la rinnovazione con ordinanza pronunciata fuori udienza.
A tal proposito occorre ricordare che il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, che può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti (Cass. n. 14848 del 2007) e che la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (Cass. n. 8002 del 2009).
Orbene, il giudice di primo grado, come emerge dal verbale dell’udienza del 17/02/2010, esaminabile in questa sede venendo in rilievo un error in procedendo, ha rilevato che non era stata data comunicazione alle parti dell’ordinanza del 17/09/2009 e, dunque, all’udienza del 17/02/2010 assegnava al Ministero delle Politiche agricole un ulteriore termine per il rinnovo della notifica dell’atto di citazione in riassunzione.
Ha errato, dunque, la Corte di appello a ritenere valida l’ordinanza del 17/09/2009 pronunciata dal giudice fuori udienza, anche se non comunicata al Ministero delle Politiche agricole, quale parte costituita, e, per l’effetto, a ritenere non adempiuto dal Ministero l’ordine di rinnovo della notifica dell’atto di citazione in riassunzione ivi contenuto.
In conclusione, il ricorso va accolto e cassato il provvedimento impugnato, con rinvio a diversa Sezione della Corte d’appello di Salerno, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019
Codice Civile > Articolo 2700 - Efficacia dell'atto pubblico | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 291 - Contumacia del convenuto | Codice Procedura Civile