LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 13906/2018 R.G. sollevato dal Giudice di Pace di Catania con ordinanza del 03/04/2018 nel procedimento vertente tra:
L.R.L.A., da una parte, e COMUNE DI CATANIA e MUNICIPIA SPA, dall’altra, ed iscritto al n. 1575/2018 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Catania.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di pace di Mascalucia, con provvedimento del 26 luglio 2017, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della opposizione proposta da L.R.L.A. avverso l’ingiunzione di pagamento emessa ex R.D. n. 639 del 1910 e notificatale dalla Municipia s.p.a. per conto del Comune di Catania concernente verbale di contestazione per violazione di norme del Codice della strada che – a suo dire – andava individuato in base al luogo di accertamento della violazione amministrativa.
Il Giudice di pace di Catania, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 3 aprile 2018 ha richiesto a questa corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che la domanda aveva ad oggetto un’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, e non già un’opposizione a sanzione amministrativa, per cui la competenza per territorio andava individuata con riferimento ai criteri inderogabili indicati nell’art. 27 c.p.c.; in particolare, poichè la cartella era stata notificata in *****, luogo di residenza della debitrice, Comune che ricadeva nella competenza territoriale del Giudice di pace di Mascalucia, quest’ultimo era competente a conoscere della controversia.
Nessuna delle parti ha svolto attività defensionale.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente va valutata l’ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, tempestivamente proposto in limine litis (con ordinanza emessa a seguito di riserva assunta in prima udienza).
Ai sensi dell’art. 46 c.p.c., nei giudizi dinanzi al giudice di pace sono esclusi il regolamento necessario e quello facoltativo di competenza, mentre nessuna limitazione è prevista per il regolamento d’ufficio, nulla disponendo al riguardo l’art. 45 c.p.c., che stabilisce limiti di carattere generale validi per tutti i giudizi, a prescindere se adito sia il tribunale o il giudice di pace, ammettendo il regolamento d’ufficio solo in caso di conflitto negativo “per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c.”. La giurisprudenza è poi consolidata in questo senso, affermando che ai sensi dell’art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primeriamente adito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e per territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore (in termini, Cass. n. 17811 del 2012 e Cass. n. 15138 del 2015).
Poichè nella specie L.R. ha proposto opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che come noto costituisce uno strumento di riscossione alternativo alla cartella di pagamento, come evidenziato da questa Corte (“atteso che il riferimento alle “altre entrate” è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8-quinquiesdecies, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285": Cass. n. 8460 del 2010 e Cass. n. 22710 del 2017), si è in presenza di opposizione ad esecuzione, per la quale la competenza territoriale è inderogabile, come tale legittimante la richiesta del regolamento previsto dall’art. 45 c.p.c., (cfr Cass. n. 8704 del 2011).
Nel merito, va dichiarata la competenza per territorio del Giudice di pace di Mascalucia.
Il Giudice di pace originariamente adito ha, infatti, errato nell’affermare la competenza del Giudice di pace di Catania, rilevando che la controversia non avesse come oggetto un’opposizione all’esecuzione, ma un’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada.
Trattandosi di opposizione avverso ingiunzione di pagamento ed assolvendo l’intimazione, nell’ambito dell’esecuzione esattoriale, la stessa funzione del precetto, l’esperita impugnazione integra gli estremi di una opposizione all’esecuzione (cfr. Cass. n. 8704 del 2011 cit.) e va proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, davanti al giudice indicato all’art. 480 c.p.c., comma 2, sicchè correttamente il Giudice di pace di Catania ha rilevato che la competenza debba essere individuata nel luogo in cui il titolo, ossia l’intimazione, è stato notificato (vedi Cass. n. 9670 del 2008 e Cass. n. 6571 del 2005), il Comune di *****, luogo di residenza dell’intimata, rientrante nel circondario del Giudice di pace primeriamente adito.
L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio va, pertanto, essere accolta e dichiarata la competenza del Giudice di pace di Mascalucia, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio inderogabile del Giudice di pace di Mascalucia, davanti al quale rimette le parti, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019
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