LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17117/2017 proposto da:
C.N., domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Cacchione Alessandro e Fiordoro Antonio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C., elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Magliulo Paolo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Procura Generale della Repubblica della Corte d’Appello di Napoli;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/04/2019 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
C.N. ha proposto ricorso con tre mezzi e memoria per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il rigetto del ricorso ex artt. 404 c.p.c. e segg., con il quale la stessa aveva richiesto l’apertura della amministrazione di sostegno in favore della madre G.N., pronunciato dal Tribunale di Torre Annunziata.
G.C. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– le parti, con atto congiunto sottoscritto dalle stesse e dai difensori per autentica, depositato prima dell’adunanza camerale, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorso principale e ricorso incidentale ed hanno reciprocamente accettato le speculari rinunce;
– in conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019
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