Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17113 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7297/2014 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Pallone e Pietro Oliverio;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Aloi;

– controricorrente –

e contro

S.P.P. + 2;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1185/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 1185/2013 in data 29.8.2013 la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto la domanda dei consorti S. intesa a vedersi riconosciuta l’indennità dovuta per l’occupazione legittima di un fondo di loro proprietà destinato alla realizzazione di un poliambulatorio ed ha ordinato all’Amministrazione provinciale di Catanzaro, ritenuta legittimata passiva di contro all’ASP della stessa città, parimenti convenuta dagli istanti S. al medesimo fine, di depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma liquidata al detto titolo.

1.2. La Corte distrettuale ha motivato la propria decisione osservando che “secondo quel che emerge dal fascicolo e dalle allegazioni delle parti, con Delib. Consiglio Regionale Calabria n. 57 “le Unità Sanitarie Locali sono state delegate ad attuare gli interventi del Piano Sanitario”; tuttavia tutti gli atti della procedura espropriativa, a partire dal decreto di occupazione d’urgenza, a finire a quelli di determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione risultano emessi dalla Provincia di Catanzaro”; “è dunque smentito per tabulas quanto dedotto dall’Amministrazione Provinciale… secondo cui la stessa sarebbe stata delegata solo ad autorizzare l’occupazione d’urgenza, risultando invece in capo alla stessa il potere… di procedere all’adozione degli atti della procedura espropriativa; e “dalle allegazioni richiamate si desume pertanto… che l’espropriante deve individuarsi nell’Amministrazione Provinciale cui l’ASP è legata da una delega alla sola realizzazione dell’opera”.

1.3. Per la cassazione di detta sentenza l’Amministrazione soccombente si affida ad un unico motivo di ricorso orchestrato sul plurimi registri di pretesa illegittimità, cui replica l’intimata ASP con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo articolato motivo l’Amministrazione ricorrente lamenta in pari tempo l’omesso esame di un fatto decisivo, il travisamento delle circostanze che emergono dalla documentazione in atti ed, in particolare, dal Delib. Consiglio Regionale n. 57 del 1991, violazione ed errata e falsa applicazione della L. 11 marzo 1988, n. 20, art. 20, del D.M. Sanità n. 321 del 1989 e della L.R. Calabria 30 maggio 1983, n. 18, art. 20, ed insufficienza ed incongruenza della motivazione; e ciò in ragione del fatto che “nel deliberato consiliare si legge chiaramente che delegate all’attuazione degli interventi approvati sono le Unità Sanitarie Locali “, che la ricostruzione della vicenda operata dal decidente “è assolutamente non condivisibile, ma soprattutto in contrasto con le disposizioni di legge ricorrenti nel caso e con quanto si sarebbe dovuto desumere coerentemente dagli atti” e che “è evidente che una lettura strictu sensu degli atti allegati al giudizio, soprattutto se riconnessi correttamente alle disposizioni dalle quali deriva e si desume il coinvolgimento dei soggetti pubblici convenuti avrebbe dovuto convincere il giudicante che in realtà il soggetto tenuto all’adempimento richiesto da parte attrice era certamente” l’ASP convenuta.

2.2. Il motivo è, specularmente ai molteplici profili di doglianza da esso evocati, affetto da una molteplicità di ragioni di inammissibilità.

2.3. Pur non apparendo inopportuno ricordare in diritto che il principio fondamentale in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l’indennità di esproprio è che parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio, va inizialmente rilevato, nella premessa chiave decisoria, che il motivo attua un’impropria mescolanza di censure, cumulando nel corpo della medesima illustrazione e senza che di ciascuna di esse si renda possibile cogliere con chiarezza il contenuto, ragioni di doglianza in diritto e ragioni di doglianza afferenti all’apprezzamento in fatto della vicenda, laddove è notorio che secondo un consolidato indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874) “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

2.4. Nondimeno occorre poi sottolineare che l’illustrazione del motivo non evidenzia alcuna criticità specifica in danno della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare in questa sede i medesimi argomenti già sottoposti al vaglio del giudice di merito e chiedendo che su di essi si pronunci la Corte qui adita, quasi a credere che la Corte di Cassazione sia un giudice di terza istanza avanti al quale dolersi dell’ingiustizia della sentenza pronunciata nei gradi di merito.

2.5. Vanno, ancora inoltre, sconfessate le censure motivazionali che, oltre a non essere provviste di contenuto specifico, sicchè vanno soggette alla preclusione appena accennata, manifestamente esulano dal perimetro dell’attuale censurabilità per cassazione del vizio motivazionale, a nulla rilevando che loro tramite si lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo che, ove dovesse identificarsi, perchè anche sul punto la doglianza è generica, nella Delib. Consiliare n. 57 del 1991, è smentito dalla constatazione che è proprio in virtù di quanto emergente dal citato atto deliberativo che il decidente è pervenuto alla conclusione contestata.

2.6. In ultimo va detto che anche le doglianze in diritto scontano il medesimo difetto, atteso che la loro prospettazione si mostra inosservante delle regole che sovrintendono alla deducibilità dell’errore di diritto, limitandosi ad enunciare in rubrica il titolo delle norme asseritamente violate senza tuttavia indicare mediante specifiche ed intelligibili argomentazioni in qual modo le determinazioni giuridiche adottate dalla sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme richiamate o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in tal modo precludendo a questa Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della violazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con ovvio aggravio di spese e di raddoppio del contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della parte costituita in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Primaq Civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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