Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17114 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7850/2014 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato Dott. Luigi Tafuri;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CALTAGIRONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 758/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 7/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza non definitiva n. 758 del 7.5.2012, seguita da riserva di gravame in uno con la sentenza definitiva n. 313 del 12.2.2013, la Corte d’Appello di Catania, attinta da G.C. onde vedersi liquidata l’indennità di esproprio dovuta dal Comune di Caltagirone per l’apprensione di un’area di sua proprietà destinata ad attrezzature per la protezione civile, ha dichiarato la natura non edificatoria dell’area in questione sull’assunto che, ricadendo questa in zona F/5, il vincolo perciò risultante aveva carattere conformativo, sicchè non era dubbio che essa “non fosse legalmente edificabile ad iniziativa dei privati”, tanto più che l’opera realizzanda, essendo di interesse collettivo, era al servizio non solo di una singola zona urbanistica ma addirittura dell’intero territorio comunale.

Per la cassazione di detta sentenza il G. si affida a quattro motivi di ricorso illustrati pure con memoria. Non ha svolto attività difensiva il Comune.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso allega la violazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7 – giudicandosi invero “fuorviante” il concetto di zonizzazione fornito dal decidente – ed è affetto da pregiudiziale inammissibilità non chiarendo l’illustrazione del motivo, al di là della mera menzione operatane in rubrica, quali affermazioni contenute nella sentenza impugnata abbiano comportato l’allegata violazione di legge; la detta illustrazione anzi evidenziando un ulteriore ragione di inammissibilità poichè, insistendo segnatamente nel denunciare le carenze motivazionali della decisione, le rappresentate doglianze non sono pertinenti al motivo di censura, non essendo consentito, per la tassatività dei motivi di ricorso e per la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione, prospettare un vizio motivazionale in guisa di errore di diritto.

3.1. Il secondo motivo di ricorso deduce in capo all’impugnata decisione un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione poichè “il giudice di prime cure ha totalmente obliato la ricostruzione storico-fattuale della progettazione dell’opera de qua e della introdotta variante al P.R.G., con la quale il terreno de quo è stato retrocesso da C2 (edificabile di diritto) ad F5 al fine di ridurre l’importo dell’indennità di espropriazione”; e se ciò la Corte adita avesse debitamente considerato “sarebbe certamente giunta alla differente conclusione che del vincolo non doveva tenersi conto poichè avente natura espropriativa e non già conformativa”.

3.2. Il motivo è fondato.

Ricordato, in breve, che il denunciato vizio ricorre allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata, nella specie l’impugnata decisione, pur non ignorando le vicende che hanno scandito l’evoluzione urbanistica del bene, si è tuttavia sottratta al compito di valorizzare, in un percorso argomentativo in grado di fugare in modo persuasivo le ragioni di perplessità che l’allegazione suscita al cospetto della tesi enunciata, il fatto che, ripercorrendo appunto la sequenza degli eventi come risultante dalla Delibn. di giunta 29 luglio 2004, n. 279 si annoti che la variante urbanistica, in guisa della quale si è proceduto a rivedere la pregressa zonizzazione privando il cespite di ogni edificabilità per effetto della sua trasformazione da C2 ad F5, risulti adottata in singolare coincidenza con l’approvazione del progetto dell’opera, e ciò sebbene da tempo, per effetto della Delib. consiliare n. 228 del 1994, che aveva proceduto ad individuare l’area in questione come destinata agli attendamenti della Protezione civile, l’opera pubblica fosse stata fatta oggetto di una pregressa localizzazione puntuale.

La criticità del ragionamento decisorio, che lascia inspiegati questi nodi, si unisce poi alla considerazione, non meno dirimente nell’indirizzare verso la necessità di una sua revisione, che la quasi totalità dell’area oggetto di variante si identifica con quella di proprietà del G., aspetto che, seppur non ignorato dal decidente, può non essere ininfluente, tanto da legittimarne una rimeditazione, nell’ottica di un rinnovato apprezzamento dei fatti di causa a cui dovrà procedere il giudice del rinvio in ragione di quanto già enunciato; così come non potrà non essere oggetto di ripensamento, per l’evidente inanità dell’affermazione, il passaggio motivazionale sulla rilevanza pubblicistica dell’opera, quasi che ciò possa giustificare, in presenza di altri indici fattuali non compiutamente apprezzati, l’esclusione della natura espropriativa del vincolo.

4. L’impugnata sentenza non essendo perciò assistita da motivazione congrua ed adeguata – in accoglimento del detto secondo motivo di ricorso, assorbiti perciò i restanti – va dunque doverosamente cassata, con rinvio della causa avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio a mente dell’art. 383 c.p.c., comma.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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